Cassazione Penale, Sentenza n. 1850/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dopo la condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Deduce violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 275, commi 1-bis e 4, c.p.p., lamentando che non sono stati indicati elementi sopravvenuti alla sentenza di condanna a fondamento delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) e che, essendo ultrasettantenne, la custodia cautelare poteva essere disposta solo per esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", che non sarebbero state adeguatamente motivate e sarebbero fondate su travisamento dei fatti (il contrasto con il capo locale sarebbe dovuto a un furto di motociclo e non a una contesa per la leadership). Inoltre contesta la mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della specifica censura.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Conferma che il Tribunale di Locri e il Tribunale del riesame hanno correttamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., essendo il ricorrente stato condannato per 416-bis, e perché il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione. Quanto all'eccezionale rilevanza richiesta per l'applicazione della custodia a soggetto ultrasettantenne, i giudici hanno ritenuto idonea la motivazione in particolare con riferimento alla posizione apicale ricoperta dal Romeo nella 'ndrina; gli episodi richiamati dal Tribunale del riesame sono stati spiegati come dimostrativi della posizione di vertice e non come elementi indipendenti di pericolosità. Respinta l'idea di travisamento della sentenza di condanna. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Offesa sostanziale: la condanna per associazione di tipo mafioso fonda la presunzione di pericolosità ai fini cautelari; la fattispecie è il reato per cui il ricorrente è stato condannato in primo grado
art. 275 cod. proc. pen.
Il comma 3 disciplina la presunzione di pericolosità a seguito di condanna per delitti indicati (tra cui 416-bis); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi per superare tale presunzione. I commi invocati dal ricorrente (1-bis e 4) riguardano limiti e specifiche esigenze cautelari dopo la sentenza, ma non sono risultati violati secondo la Corte
art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Si fa riferimento alle esigenze cautelari previste dalla norma (es. pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio, ecc.): la Corte ha ritenuto che tali esigenze siano configurate nel caso in ragione della posizione apicale del ricorrente
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma tecnica richiamata dal ricorrente nella censura sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamenti di censura in Cassazione indicati dal ricorrente per lamentare violazione di norme e travisamento; la Corte ha ritenuto infondate le censure svolte
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: applicata dalla Corte per fissare l'importo di euro 3.000,00
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere amministrativo-procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione (invio alla Cancelleria)
Massime di principio
- La condanna in primo grado per 416-bis genera una presunzione di pericolosità ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che il condannato deve specificamente e concretamente disattivare con elementi contrari per ottenere la revoca della custodia.
- Per i soggetti ultrasettantenni la custodia cautelare in carcere richiede l'esistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza": tale requisito può essere rinvenuto anche in ragione della posizione apicale e del ruolo dirigente nella consorteria mafiosa, non solo in base a singoli episodi delittuosi.
- Il giudice può utilizzare elementi fattuali desunti sia dalla sentenza di condanna sia da altri fatti processuali per dimostrare la rilevanza delle esigenze cautelari, purché non vi sia travisamento del contenuto della sentenza; la mera discrepanza tra ricostruzioni non comporta automaticamente travisamento.
- Per contrastare con successo una misura cautelare dopo condanna, il ricorrente deve proporre elementi nuovi, concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, o che contrastino l'assunto della posizione apicale.
- In sede di impugnazione rispetto a provvedimenti cautelari la motivazione del giudice di merito è scrutinata secondo i parametri di coerenza logica e di congruenza con gli atti: va evidenziato con precisione in quale punto sussista omissione, illogicità o travisamento per far valere la censura.
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