Sentenza n. 1438/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3809/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3809/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3809/2024, notificata al Ministero il 12 luglio 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 27 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Nonostante la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., verificando la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze complessive di 1.000 euro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziale avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina i criteri e il procedimento per la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale criterio per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all'incarico esclusivamente tramite la procedura del Processo amministrativo telematico, nel fascicolo telematico del giudizio.
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