Cassazione Penale, Sentenza n. 31400/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto per il consegnando gli arresti domiciliari in vista della decisione sulla richiesta di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ha dedotto violazione degli artt. 9, commi 5 e 7, della legge n. 69/2005 e degli artt. 274, comma 1, lett. b) e 275 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere necessaria la custodia cautelare in carcere (o, in alternativa, l'applicazione del braccialetto elettronico) alla luce della nazionalità estera del consegnando, della sua capacità di spostamento (viaggi in Ungheria e poi in Italia), della gravità dell'accusa (retto di un gruppo criminale che favoriva l'ingresso illegale in UE tra gennaio e la primavera 2022 attraverso il confine serbo-ungherese) e dell'elevata pena massima contestata (fino a venti anni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto dal Procuratore Generale consisteva in fatti e valutazioni della motivazione non consentiti in questa sede ai sensi dell'art. 9, comma 7, legge n. 69/2005: il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione per violazione di legge, che non autorizza la rinnovazione di vizi logici della motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse una motivazione idonea: la Corte territoriale aveva valorizzato la documentazione prodotta attestante l'intenzione del consegnando di rimanere in Italia e di chiedere protezione internazionale, ritenendo gli arresti domiciliari adeguati a contenere il rischio di fuga. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 9, commi 5 e 7
Richiamata dal ricorrente per contestare la misura cautelare; la Corte ha interpretato l'art. 9, comma 7, nel senso che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari relativi al mandato di arresto europeo è ammesso solo per vizio di legge e per inesistenza o apparente motivazione, non per vizi logici della motivazione.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. b)
Il ricorrente ha richiamato la norma per sostenere la necessità della custodia cautelare dati i presunti gravi indizi e il pericolo di fuga; dal testo della sentenza emerge che tale richiamo è stato prospettato come motivazione di merito, non esaminata per inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 275
Riferita dal Procuratore Generale quale fondamento per l'adozione di misure cautelari più afflittive; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione per inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 719
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per indicare i limiti del rimedio cassazionale avverso provvedimenti cautelari collegati al mandato di arresto europeo (ammissione solo per violazione di legge e per inesistenza o apparente motivazione).
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Citata con riguardo agli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari adottati nell'ambito del mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge e per l'inesistenza o l'apparenza della motivazione; non è consentito dedurre vizi logici o una diversa valutazione delle prove.
- Nella valutazione della misura cautelare il giudice può tenere conto non solo del rischio di fuga e della gravità del reato, ma anche di elementi concreti prodotti dall'interessato (es. documentazione che attesti l'intenzione di restare e la richiesta di protezione internazionale); tali valutazioni di fatto non sono sindacabili in cassazione se non per vizi di diritto.
- Fattori che tipicamente aumentano il rischio di fuga (nazionalità straniera, capacità di spostamento, gravità dell'accusa, entità della pena) devono essere bilanciati con elementi contrari e motivati dal giudice: la conoscenza di tali fattori non impone automaticamente la custodia in carcere.
- L'applicazione del braccialetto elettronico è una misura alternativa a discrezione del giudice e può essere valutata quando si ritenga utile un controllo degli spostamenti; tuttavia la sua esistenza non rende obbligatoria la sua adozione in ogni caso di potenziale fuga.
- Quando si intende impugnare una decisione cautelare collegata a un mandato di arresto europeo, è essenziale fondare il ricorso su profili di illegittimità giuridica riconoscibili in sede di legittimità e non su una mera rivalutazione delle argomentazioni e della ponderazione del rischio fatta dal giudice di merito.
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