Sentenza n. 796/2026 - Palermo, Sezione 2
per la condanna, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.: dell’Azienda Sanitaria Provinciale -OMISSIS- e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera -OMISSIS- al risarcimento dei danni subiti dalle società ricorrenti per effetto dall’illegittimità dell’attestazione prot. 694 dell’8/10/2024 con cui l’Asp -OMISSIS-, Dipartimento di prevenzione veterinario U.O., Veterinaria -OMISSIS- urbana, ha ritenuto “non adatti al consumo alimentare (art. 14 del reg. CE 178/2002)” 550 kg di alimenti vari e prodotti ittici (atto di cui si chiede l’annullamento);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attestazione sanitaria di non idoneità al consumo alimentare di prodotti ittici, conseguente sequestro e distruzione dei prodotti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’attestazione sanitaria e il risarcimento dei danni quantificati in 30.000 euro, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti. Secondo le ricorrenti, il prodotto ittico era stato sequestrato e dichiarato non idoneo al consumo senza adeguati accertamenti organolettici, senza campionamento o prelievo e senza prova di contaminazione o deterioramento; la documentazione contabile ne avrebbe inoltre dimostrato la tracciabilità e la sicurezza. Le ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità anche della distruzione del prodotto e la sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di rito e di merito. L’attestazione dell’ASP e il precedente sequestro della Capitaneria di Porto sono stati qualificati come atti inseriti nel procedimento sanzionatorio relativo alla violazione degli obblighi di rintracciabilità previsti dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sanzionati dall’art. 2 del d.lgs. n. 190/2006. Il sopralluogo e il sequestro sono stati ricondotti agli atti di accertamento e sequestro disciplinati dagli artt. 13 e 19 della l. n. 689/1981. Poiché tali atti appartengono al sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie e della confisca amministrativa, la posizione sostanziale dei destinatari è stata qualificata come diritto soggettivo, con conseguente devoluzione al giudice ordinario anche della domanda risarcitoria collegata. Il TAR ha precisato che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria era stata proposta davanti al giudice amministrativo, ma la relativa cognizione è stata esclusa perché collegata ad atti appartenenti a un procedimento sanzionatorio devoluto al giudice ordinario.
art. 14 regolamento (CE) n. 178/2002
La disposizione è stata richiamata quale parametro dell’attestazione relativa alla non idoneità al consumo alimentare dei prodotti.
art. 18 regolamento (CE) n. 178/2002
La violazione degli obblighi di rintracciabilità ha costituito il presupposto del procedimento sanzionatorio nel quale si inserivano il sequestro e l’attestazione sanitaria.
art. 2 d.lgs. n. 190/2006
La disposizione sanziona la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità del prodotto ittico.
art. 13 l. n. 689/1981
Il sopralluogo e le attività compiute per verificare l’illecito sono stati qualificati come atti di accertamento amministrativo.
art. 19 l. n. 689/1981
Il sequestro dei prodotti è stato ricondotto al sequestro amministrativo previsto nell’ambito dell’accertamento delle violazioni sanzionabili.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità dell’attività amministrativa resta devoluta al giudice ordinario quando l’attività contestata si inserisce in un procedimento sanzionatorio lesivo di una posizione qualificabile come diritto soggettivo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la parte può riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di legge, salve preclusioni e decadenze.
Massime di principio
- Gli atti di sopralluogo, accertamento, sequestro e valutazione dei prodotti adottati nell’ambito di un procedimento finalizzato all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria appartengono al sistema della l. n. 689/1981, anche quando siano formalmente adottati da autorità sanitarie o da organi di polizia amministrativa.
- Quando la contestazione riguarda atti inseriti in un procedimento sanzionatorio amministrativo di natura afflittiva e patrimoniale, la posizione giuridica del destinatario ha consistenza di diritto soggettivo e la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La domanda di risarcimento dei danni derivanti da atti adottati nell’ambito di un procedimento sanzionatorio segue il riparto di giurisdizione proprio della situazione giuridica sostanziale incisa e non rientra, per il solo fatto di essere proposta contro una pubblica amministrazione, nella giurisdizione amministrativa.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini stabiliti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza delle eventuali preclusioni e decadenze.
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