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Sentenza

Sentenza n. 3837/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026015 del 7.2.2023; b) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0000600 del 2.1.2023; c) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0026007 del 7.2.2023; d) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0025999 del 7.2.2023; e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, ove lesivi e per quanto di ragione dei seguenti provvedimenti: 1) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0000619 del 2.1.2023; 2) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0000583 del 2.1.2023; 3) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0000566 del 2.1.2023; 4) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 253256 del 21.12.2021 di determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016; 5) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 286 del 25.03.2019 e di tutti i suoi allegati; 6) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 516 del 28.05.2019, e di tutti i suoi allegati; 7) delibera D.G. ASL NA 3sud n. 585 del 20.06.2019, e di tutti i suoi allegati; 8) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 914 del 04.11.2019, 9) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 586 del 20.06.2019, 10) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 644 del 09.07.2019,ecialistica ambulatoriale e di tutti i suoi allegati; 11) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 645 del 09.07.2019,12) delibera D.G. ASL NA 3 sud n. 1070 del 17.12.2019, 13) deliberazione del D.G.ASL NA 3 sud n. 520 del 3.6.2021, relativa alle modalità procedurali per il recupero crediti dell'ASL NA 3 sud. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 11/6/2023: 1) nota dell'ASL NA 3 sud prot. 80946 del 20.4.2023, avente ad oggetto richiesta di pagamento e costituzione in mora; 2) fattura attiva n.1300000323 del 14.4.2023; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202301304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'ASL relativi alla determinazione e al recupero della regressione tariffaria unica per gli anni 2013-2016, nonché richiesta di pagamento, costituzione in mora e fattura attiva

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato gli atti con cui l'ASL ha avviato e concluso i procedimenti di recupero della regressione tariffaria unica relativa agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché, con motivi aggiunti, la richiesta di pagamento e costituzione in mora e la relativa fattura. Ha dedotto l'insussistenza delle somme richieste, sostenendo che le remunerazioni fossero già state corrisposte a seguito di un'azione giudiziaria; l'incomprensibilità dei criteri di quantificazione; la violazione dei decreti commissariali applicabili, dei principi di efficienza e trasparenza e del legittimo affidamento; la lesione dell'affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dall'erogazione delle prestazioni; nonché la violazione delle regole che la stessa ASL aveva previamente stabilito per l'accertamento e la riscossione dei propri crediti. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La parte ricorrente, nelle memorie finali, ha aderito alla tesi della giurisdizione ordinaria, qualificando gli atti contestati come atti paritetici adottati da dirigenti aziendali e concernenti le modalità di applicazione della regressione tariffaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non riguarda la legittimità dei provvedimenti a monte che hanno disposto la regressione tariffaria o fissato i criteri generali di calcolo, bensì le modalità, i tempi e la concreta quantificazione dei corrispettivi dovuti alla struttura accreditata. In tale fase l'ASL non esercita un potere autoritativo o discrezionale, ma compie, nell'ambito del rapporto contrattuale e del tetto di spesa, operazioni di calcolo incidenti sul corrispettivo, agendo iure privatorum. Il petitum sostanziale concerne quindi l'effettiva debenza e quantificazione di somme derivanti dal rapporto contrattuale, con conseguente configurabilità di una posizione di diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, se la domanda è riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

  • art. 73 c.p.a.

    La parte ricorrente ha utilizzato le memorie previste dalla disposizione per aderire alla qualificazione della controversia come attinente ad atti paritetici e alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla concreta applicazione della regressione tariffaria nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano esclusivamente tempi, modalità di calcolo, quantificazione e debenza dei corrispettivi, senza contestare i provvedimenti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione o fissato i criteri generali.
  • Quando l'azienda sanitaria, nell'ambito di un rapporto contrattuale con una struttura privata accreditata e nel rispetto del tetto di spesa, determina il corrispettivo mediante mere operazioni di calcolo, essa agisce iure privatorum e non esercita un potere autoritativo discrezionale.
  • La qualificazione della posizione giuridica e della giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: se la domanda mira alla verifica dell'effettiva debenza e quantificazione del corrispettivo contrattuale, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario, anche se formalmente sono impugnati atti amministrativi di regressione tariffaria.
  • La contestazione della violazione del legittimo affidamento, quando è riferita alle modalità di esecuzione e agli effetti patrimoniali del rapporto contrattuale, costituisce indice della natura paritetica della controversia e non comporta, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamento

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