Cassazione Penale, Ordinanza n. 35079/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sull'affermazione di responsabilità per frode informatica è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di frode informatica. L'unico motivo deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione probatoria. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito; ha inoltre ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'indirizzo IP collegato all'imputato ai fini dell'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base del capo di imputazione per frode informatica; la Corte non entra nel merito della configurabilità astratta del reato, ma ritiene infondate e ripetitive le doglianze sull'affermazione di responsabilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche censure nuove, motivi già dedotti in appello e già esaminati e respinti dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge o vizi motivazionali non può risolversi in una mera reiterazione delle argomentazioni di merito, se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione non manifestamente illogica e ha valorizzato elementi probatori specifici.
- In materia di frode informatica, l'attribuzione dell'azione può essere sorretta dalla valorizzazione di un indirizzo IP collegato all'imputato, quale elemento probatorio utilizzato dal giudice di merito per fondare l'affermazione di responsabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →