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Parere

Parere n. 447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, cittadino straniero nato a Capo Verde, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’interno che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo la sussistenza della necessaria capacità reddituale. La Sezione ha rilevato che il Ministero ha trasmesso la relazione di rito senza che dal fascicolo risultasse provata la sua comunicazione al ricorrente. La questione immediatamente esaminata riguarda quindi il rispetto del contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione non ha definito né in rito né nel merito il ricorso. Ha sospeso l’adozione del parere, ritenendo necessario garantire il contraddittorio mediante la trasmissione della relazione ministeriale al ricorrente. Il Ministero dell’interno dovrà comunicare la relazione entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, assegnare al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni e trasmettere alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, le controdeduzioni e le osservazioni finali del Ministero. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.

Osservazioni

Contraddittorio e comunicazione della relazione ministeriale

Poiché dal fascicolo non risulta provata la consegna della relazione ministeriale al ricorrente, non è possibile esprimere il parere richiesto. Il Ministero dell’interno deve trasmettere la relazione al ricorrente entro dieci giorni, assegnandogli almeno venti giorni per eventuali controdeduzioni, e deve poi inviare alla Sezione la documentazione e le proprie osservazioni finali entro sessanta giorni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È la disposizione in base alla quale il ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana; il diniego ministeriale è stato motivato dalla carenza del requisito reddituale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la relazione dell’amministrazione riferente non risulta comunicata al ricorrente, il Consiglio di Stato non può definire l’affare senza previa reintegrazione del contraddittorio.
  • La relazione ministeriale deve essere trasmessa al ricorrente con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; tali controdeduzioni devono essere acquisite insieme alle osservazioni finali dell’amministrazione prima della nuova trattazione.
  • La mancanza nel fascicolo della prova della comunicazione della relazione ministeriale costituisce una carenza istruttoria rilevante ai fini della garanzia del contraddittorio e giustifica la sospensione dell’adozione del parere, con rinvio della trattazione.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ma era stata respinta per carenza del requisito reddituale.

Fatti e motivo del ricorso

L’interessato aveva presentato l’istanza di cittadinanza il 14 luglio 2016. Il provvedimento ministeriale di diniego è stato impugnato con ricorso straordinario notificato il 21 gennaio 2021, nel quale il ricorrente ha sostenuto la sussistenza della propria capacità reddituale.

Carenza relativa al contraddittorio

Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione di rito al Consiglio di Stato con nota del 16 gennaio 2024. Tuttavia, dal fascicolo non risultava provata la comunicazione della relazione al ricorrente.

La Sezione ha ritenuto che tale omissione impedisse, allo stato, di esprimere il parere richiesto, poiché il ricorrente deve poter conoscere la posizione dell’amministrazione e presentare eventuali controdeduzioni prima della definizione dell’affare.

Incombenti istruttori

Per assicurare le necessarie garanzie del contraddittorio, il Ministero dell’interno dovrà:

  • trasmettere la relazione ministeriale al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere;
  • assegnare al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni;
  • trasmettere alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, le eventuali controdeduzioni e le osservazioni finali del Ministero.

Esito del parere

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Il parere, pertanto, non contiene alcuna decisione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza né sulla sussistenza del requisito reddituale.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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