Cassazione Penale, Ordinanza n. 20539/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. I motivi dedotti erano due: (1) contestazione della recidiva, sostenendo l'assenza dei presupposti per il suo riconoscimento; (2) denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, assumendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato tale possibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello, oltre che manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato sul rapporto tra i precedenti e il fatto oggetto di giudizio, anche ai fini della maggiore pericolosità dell'imputato. Ha ritenuto anche il secondo motivo non deducibile, poiché la sentenza impugnata aveva spiegato che la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendevano la pena sostitutiva inidonea a perseguire la finalità rieducativa, imponendo la pena detentiva come soluzione residuale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati quali norme integranti la fattispecie di tentato furto aggravato contestata e confermata nei gradi di merito.
Norma base del furto, richiamata insieme al tentativo e all'aggravante contestata.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione.
Riferito alla forma tentata del reato contestato.
Massime di principio
- Le censure di ricorso per cassazione che si limitano a riproporre questioni già dedotte e specificamente respinte in appello sono inammissibili se non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della recidiva è manifestamente infondata quando il giudice di merito dà conto del rapporto tra i precedenti penali e il nuovo fatto, utilizzandolo anche ai fini della valutazione della maggiore pericolosità dell'imputato.
- La mancata sostituzione della pena detentiva non è sindacabile utilmente in cassazione se il giudice di merito ha motivato, in modo non illogico, che la gravità del fatto e la pericolosità del reo rendono la pena sostitutiva inidonea alla finalità rieducativa.
- Quando la motivazione della sentenza di merito evidenzia la funzione residuale della detenzione e l'inidoneità concreta della misura sostitutiva, la scelta sanzionatoria è immune da censure di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20532/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →