Cassazione Penale, Sentenza n. 20507/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'annullamento, da parte del Tribunale del Riesame, della valutazione della gravità indiziaria rispetto al capo relativo alla partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, lamentando insufficiente considerazione della frequenza delle cessioni, dei quantitativi e del ruolo di fornitore stabile. Carella ha proposto ricorso con tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico; (2) erronea applicazione delle regole sugli elementi indiziari (artt. 273 e 292 c.p.p.) e mancata valutazione dei gravi indizi rispetto ai reati-fine; (3) erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio motivazionale circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, con censura sulla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, e contestazione del rilievo attribuito al precedente per evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al ricorso del Procuratore la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito e che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato l'esclusione della partecipazione associativa, evidenziando l'assenza della consapevolezza dell'indagato circa l'esistenza di una struttura associativa (affectio societatis) e la sussistenza di un rapporto di fornitura diretto esclusivamente con una sola persona (Raco). Quanto al ricorso di Carella la Corte ha ritenuto preclusa la rilettura di fatto degli elementi probatori e ha valutato inammissibili le doglianze dirette a rinnovare la valutazione delle intercettazioni e delle immagini; inoltre ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame in ordine all'insussistenza di misure meno afflittive, valorizzando il precedente per evasione e gli elementi che indicavano stabile dedizione allo spaccio. Conseguenze economiche: onere per le spese a carico del solo Carella ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre disposto il versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti alla censura in Cassazione in materia di motivazione delle decisioni sulle misure cautelari personali; impedisce una rinnovata valutazione automatica del materiale probatorio valutato in sede di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione delle prove e delle fonti; la Corte ricorda che l'asserita violazione non è deducibile in Cassazione per contestazioni che di fatto chiedono diversa valutazione del materiale probatorio
artt. 273 e 292 cod. proc. pen.
Norme relative alla formazione del convincimento e alla descrizione degli elementi indiziari; i rilievi su presunta insufficienza dei gravi indizi si risolvono in censure di merito non ammissibili in Cassazione
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e sulle misure interdittive: la Corte richiede motivazione esplicita e non apodittica quando si ritiene inidonea la misura domiciliare; nel caso la motivazione del Riesame è ritenuta adeguata, anche in relazione a precedenti per evasione
art. 73 D.P.R. 309/1990
Riferimento alla disciplina sostanziale sugli illeciti con stupefacenti; la Corte richiama che la mera consumazione di reati-fine non sostituisce la prova della partecipazione associativa se manca l'affectio societatis
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione sulle spese del giudizio: applicata per porre a carico del solo Carella le spese del procedimento
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato nel procedimento per le conclusioni del Procuratore generale; contesto formale, non centrale sul punto di diritto sostanziale deciso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per l'apprezzamento delle esigenze cautelari nei procedimenti soggetti a regimi di presunzione, con richiamo alla necessità di motivazione puntuale quando il regime speciale non opera
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti sulle misure cautelari personali la Corte non riconsidera ex novo il materiale probatorio: sono ammissibili solo censure che evidenzino vizi di motivazione manifesti, non repliche di valutazioni di merito
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è sufficiente la mera stabilità o continuità di rapporti di fornitura; è necessaria la prova della consapevolezza e volontà di inserirsi in una struttura organizzata (affectio societatis) e di fornire contributi funzionali al sodalizio
- La valutazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni e la lettura delle immagini sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
- L'inadeguatezza della misura domiciliare richiede una motivazione concreta e specifica che dimostri perché misure meno afflittive non sarebbero idonee; motivazioni basate su precedenti penali rilevanti (es. evasione) possono legittimare la custodia cautelare
- Le doglianze del pubblico ministero che chiedono una diversa ponderazione degli elementi indizianti rischiano l'inammissibilità se si risolvono in una critica di merito alla valutazione compiuta dal giudice del riesame
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