Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20840/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento per una pluralità di furti aggravati, alcuni dei quali dichiarati improcedibili per difetto di condizione di procedibilità, altri estinti per prescrizione dopo l'esclusione di alcune aggravanti, con assoluzione di uno degli imputati per taluni capi e rideterminazione della pena residua. Il primo ricorrente censurava esclusivamente il riconoscimento della recidiva, sostenendo che la relativa valutazione fosse errata. Il secondo ricorrente deduceva: a) omessa motivazione e violazione di legge sul mancato proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. per diversi capi; b) erroneità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il residuo furto contestato al capo K, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato gli elementi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque infondato, perché la recidiva era stata motivata con valutazione concreta della personalità e dei precedenti, ex art. 133 c.p.; il primo motivo del secondo ricorso è stato ritenuto generico, mentre il secondo è stato giudicato non deducibile e manifestamente infondato, poiché riproponeva censure già esaminate in appello e disattese sulla base di tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello è quindi rimasta ferma nei suoi capi residui: per uno degli imputati la condanna per i furti aggravati non coperti da proscioglimento o prescrizione e la recidiva; per l'altro la condanna per il capo K, con gli ulteriori capi già definiti in appello mediante proscioglimento, non doversi procedere o estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, c.p.

    le aggravanti sono state escluse in appello, con conseguente estinzione per prescrizione di diversi reati e rideterminazione della pena residua.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei furti aggravati residui.

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto contestato e confermato nei capi residui.

  • art. 61, comma 1, n. 7, c.p.

    aggravante contestata e mantenuta per il capo K nei confronti del secondo imputato.

  • art. 133 c.p.

    la recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il fatto attuale e i precedenti, secondo i criteri di personalità e gravità desumibili dalla disposizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla difesa del secondo ricorrente per chiedere il proscioglimento immediato, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la doglianza è stata dichiarata generica perché non specificava gli elementi posti a base della censura, impedendo il sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è inammissibile o comunque infondata se si limita a contestazioni reiterative rispetto al giudizio di merito, quando la motivazione d'appello abbia applicato correttamente una valutazione concreta della capacità a delinquere, dei precedenti e dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi soltanto sulla gravità dei fatti o sulla loro collocazione temporale: occorre verificare in concreto se i precedenti siano indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nel reato oggetto di giudizio.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. deve essere sorretta da motivi specifici e intelligibili; la doglianza è generica quando non individua in modo preciso gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'errore denunciato.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, specie quando la sentenza impugnata fornisca una motivazione logicamente coerente e sorretta da elementi probatori specifici.
  • La prova della responsabilità può essere desunta dalla convergenza tra diversi riscontri oggettivi, quali tabulati telefonici e immagini di videosorveglianza, quando tali elementi siano compatibili con la presenza dell'imputato nei pressi del luogo e nel tempo del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.