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Sentenza

Sentenza n. 5988/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1296/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Alessio Di Pietro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 672/2023, pubblicata in data 21/09/2024 e notificata il 09/11/2024, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, alla ricostruzione della carriera, all'attribuzione delle fasce stipendiali e al pagamento delle differenze economiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali, condannando l'Amministrazione al pagamento delle somme maturate nel quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso e sino all'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi. La ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, neppure dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, e ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento e non aveva fornito alcuna giustificazione dell'inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando il suo intervento alla richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudice ha tuttavia escluso l'applicazione di tale misura perché non equa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, stabilendo che intervenga dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete, inclusa la durata del periodo trascorso dal passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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