Cassazione Civile, Ordinanza n. 17447/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo, in sede fallimentare, di un credito di lavoro per indennità di mancato preavviso. La domanda era stata proposta come tardiva oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; la ricorrente non contestava né la tardività né l’assenza di una causa a lei non imputabile. Nel ricorso per cassazione deduceva: (1) che il termine per le domande tardive dovesse ritenersi automaticamente prorogato a diciotto mesi quando la sentenza di fallimento fissava l’udienza di verifica del passivo oltre 120 giorni dalla pubblicazione, poiché ciò implicherebbe il riconoscimento della particolare complessità della procedura; (2) che il tribunale avesse illegittimamente condannato la ricorrente alle spese, nonostante la asserita novità della questione e l’assenza di precedenti di legittimità univoci.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato, e comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il primo motivo: la proroga fino a diciotto mesi del termine per le domande tardive non discende automaticamente dalla complessità della procedura, ma richiede una espressa e discrezionale decisione del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto tale proroga non era stata disposta. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo: la regolazione delle spese secondo la soccombenza totale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e la Cassazione può sindacare solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, non già la scelta di non compensarle. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101, commi 1 e 4, legge fallimentare
Il termine per le domande tardive è ordinariamente di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; l’allungamento fino a diciotto mesi non opera automaticamente, ma richiede una proroga disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 16, comma 1, n. 4, legge fallimentare
La fissazione dell’udienza di verifica del passivo oltre 120 giorni è collegata alla particolare complessità della procedura, ma ciò non comporta di per sé la proroga del termine per le domande tardive.
art. 12 preleggi
L’interpretazione proposta dal ricorrente è stata ritenuta contraria al significato letterale e sistematico del testo normativo.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la questione è già stata risolta in senso conforme da numerosi precedenti di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento consolidato.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulle spese riguarda solo la violazione dei principi legali, non l’opportunità della compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga del termine per proporre domande tardive nel fallimento non è automatica: anche quando la procedura presenti particolare complessità, occorre una specifica decisione del tribunale resa nella sentenza dichiarativa di fallimento.
- La previsione dell’udienza di verifica del passivo a distanza superiore a 120 giorni può essere indice della complessità della procedura, ma non equivale di per sé alla concessione della proroga del termine per le domande tardive.
- La gestione frazionata o dilatata del progetto di stato passivo da parte di curatore e giudice delegato non sposta retroattivamente il presupposto della proroga e, anzi, può incidere solo sulla decorrenza del termine dalla esecutorietà dello stato passivo.
- In materia di spese processuali, la scelta di non compensare segue la regola generale della soccombenza e rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi già ripetutamente disattesa da consolidata giurisprudenza di legittimità senza apportare argomenti nuovi.
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