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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06538/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (artt. 110 e 497-bis c.p.) per il possesso di due passaporti falsi recanti le loro fotografie, rinvenuti durante un controllo mentre fotografavano la base U.S. Navy di Napoli-Capodichino. I motivi di impugnazione comprendono: (i) errata qualificazione giuridica (contestazione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis c.p.) senza prova del contributo causale concreto alla falsificazione; (ii) insufficienza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) e vizi di motivazione circa elementi quali l'assenza di visto d'ingresso sui documenti genuini, il tremore delle mani, la cancellazione di fotografie, e l'utilizzo di un messaggio WeChat rinvenuto sul telefono della coindagata; (iii) contestazione delle esigenze cautelari (attualità, concretezza) e della proporzionalità/adeguatezza della custodia carceraria, senza valutare misure meno afflittive; (iv) violazione del diritto all'assistenza linguistica (artt. 143 ss. c.p.p. e art. 6 CEDU), per presunte traduzioni automatiche anziché interprete qualificato; (v) mancata valutazione della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 497-bis, comma 2, ritenendo che il possesso di un documento d'identità con la fotografia del possessore abbia significativa efficacia indiziaria di concorso nella contraffazione. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza (anche alla luce dei timbri di entrata/uscita sui documenti falsi e dei comportamenti contestati) e attuali esigenze cautelari non fronteggiabili con misure meno afflittive, considerato il contesto (irregolarità sul territorio, transito per la Turchia, fermo mentre fotografavano un obiettivo sensibile). Ha altresì ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla violazione dell'assistenza linguistica, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'assistenza interpretaria in udienza di convalida soddisfa il diritto di difesa, e ha giudicato infondata la richiesta di riconoscimento dello stato di necessità per mancanza di riscontri. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e la Cancelleria dovrà trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Attribuisce il concorso di persone nel reato; la Corte ritiene che la presenza della fotografia del possessore sul documento contraffatto costituisca elemento indicativo di partecipazione alla falsificazione

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il comma 2 (ipotesi aggravata) è stato applicato: il possesso di documento d'identità valido per l'espatrio contenente la foto del possessore è considerato dalla giurisprudenza e dalla Corte un indice rilevante di concorso nella contraffazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio sulla misura cautelare; la Corte distingue tra il grado di prova richiesto per la misura cautelare (qualificata probabilità) e il grado più elevato richiesto dall'art. 192 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiede indizi gravi, precisi e concordanti per alcune forme di prova; la Corte ricorda che questo standard è più elevato rispetto a quello necessario per l'applicazione della misura cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Attiene ai presupposti per le misure cautelari; impugnazioni sui requisiti di applicazione sono state ritenute infondate perché il Tribunale ha valutato correttamente concretezza e attualità delle esigenze cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola le misure cautelari personali e il principio di proporzionalità/individualizzazione; la Corte ha ritenuto adeguata la custodia carceraria in ragione della gravità e del contesto (irregolarità, rischio di reiterazione, uso di passaporti falsi)

  • artt. 143 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sull'assistenza linguistica: la Corte ha ritenuto che, conformemente alla giurisprudenza, la traduzione e l'interprete in fase di convalida soddisfano il diritto di difesa anche se inizialmente non c'è stato interprete professionale

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un processo equo; richiamato in relazione all'assistenza linguistica, ma la Corte ritiene rispettati i requisiti di tutela del diritto di difesa

  • art. 54 cod. pen.

    Disciplina le scriminanti, compreso lo stato di necessità; la Corte ha ritenuto che la dedotta condizione di persecuzione in Cina non sia comprovata né coerente con la necessità di usare documenti falsi nei Paesi di destinazione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede obblighi amministrativi qualora la sentenza non disponga la liberazione: qui impone la trasmissione copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario

Massime di principio

  • Il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio recante la fotografia del possessore costituisce un forte indizio di partecipazione alla contraffazione e può giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p.
  • Per l'applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza (gravi indizi), che è un requisito meno stringente rispetto agli indizi richiesti dall'art. 192 c.p.p. per determinate prove
  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolosità, rischio di fuga) tiene conto del contesto concreto (stato di irregolarità sul territorio, comportamento tenuto, finalità apparenti dell'azione) e può legittimare misure afflittive quando non vi siano alternative adeguate
  • Le doglianze sull'assistenza linguistica devono dimostrare che l'assenza di interprete professionale ha compromesso in modo irreparabile il diritto di difesa; l'intervento dell'interprete in udienza di convalida può essere considerato idoneo a sanare manchevolezze iniziali
  • La richiesta di riconoscimento di scriminanti quali lo stato di necessità richiede elementi concreti e coerenti con la condotta contestata; deduzioni generiche o non riscontrate nelle dichiarazioni non sono sufficienti per escludere la responsabilità

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