Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva notificato a un titolare di ditta individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, dopo l'omessa presentazione del Modello Unico 2007, rideterminando il reddito imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP con il metodo R.A.D.A.R., qualificato in sentenza come metodo sintetico basato su un campione di soggetti e sulle informazioni disponibili nel sistema. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la CTR Marche aveva accolto il gravame ritenendo che, pur essendo astrattamente legittimo l'uso di metodi sintetici, nel caso concreto l'Amministrazione non avesse valutato le specifiche ragioni addotte dal contribuente, sicché il parametro induttivo non sarebbe stato adeguatamente personalizzato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza per non aver esplicitato le ragioni per cui il contribuente sarebbe riuscito a provare il mancato conseguimento dei redditi; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito il riparto dell'onere probatorio e attribuito al Fisco un inesistente obbligo di personalizzare il metodo induttivo; 3) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che le peculiarità dell'attività erano mere allegazioni non dimostrate e che la CTR aveva fondato la decisione su una valutazione non consentita in presenza di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il "minimo costituzionale", perché il giudice di merito aveva indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo: ha ribadito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA, l'Amministrazione procede ad accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972, potendo usare qualsiasi dato e anche presunzioni semplici non qualificate; grava poi sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore. La CTR, pretendendo una personalizzazione del parametro induttivo in assenza di prova contraria adeguata, si è discostata da tale riparto dell'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Marche in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non apparente.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude che nella specie vi fosse omissione motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale; non accolta quanto al primo motivo.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
La Corte afferma che non è la base del potere accertativo nei casi di omessa dichiarazione, che ricade invece sull'accertamento d'ufficio ex art. 41.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in caso di accertamento d'ufficio, l'onere di provare il minor reddito grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la nozione ristretta di vizio motivazionale post riforma del 2012, ammissibile solo per omissione di un fatto storico decisivo o anomalie motivazionali radicali.
art. 41, d.P.R. 600/1973
Indicato come base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con possibilità di ricostruzione del reddito sulla base di dati comunque acquisiti e di presunzioni supersemplici.
art. 38, d.P.R. 600/1973
Escluso come base del potere accertativo nella fattispecie di omessa dichiarazione; non si tratta di accertamento sintetico ma di accertamento d'ufficio.
art. 55, d.P.R. 633/1972
Per l'IVA, consente la determinazione induttiva dell'imponibile e dell'aliquota in caso di omessa dichiarazione, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è viziata solo se manca del tutto, è meramente apparente o presenta anomalie radicali tali da impedire il controllo sull'iter logico; non è sufficiente una censura di semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali e IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire il reddito sulla base dei dati comunque acquisiti, anche mediante presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per altri tipi di accertamento.
- Quando opera l'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'onere di provare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore grava sul contribuente, che deve offrire una prova contraria specifica e documentata.
- Il giudice tributario non può sostituire alla prova contraria del contribuente una valutazione discrezionale di personalizzazione del metodo induttivo; deve invece verificare se gli elementi offerti dal contribuente siano idonei a superare la ricostruzione dell'Ufficio.
- L'inversione dell'onere probatorio e la facoltà dell'Ufficio di usare elementi presuntivi attenuati operano anche in materia IVA quando la dichiarazione annuale non sia stata presentata.
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