Sentenza del 26/11/2019 n. 30767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso per recuperare la maggiore accisa ritenuta dovuta su GPL confezionato in bombole da 10 o 15 chilogrammi, formalmente destinato a uso domestico ma, secondo l'Amministrazione, effettivamente destinato all'autotrazione. L'Agenzia contestava alla CTR di avere interpretato la disciplina sull'uso domestico come una presunzione assoluta e di avere escluso ingiustificatamente il valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento pronunciata nei confronti dell'amministratore, nonché degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, dai verbali di constatazione e dai controlli documentali e incrociati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha ritenuto errata l'interpretazione meramente letterale della disciplina sulle bombole da 10 e 15 chilogrammi: l'agevolazione per uso domestico non può essere invocata quando la conformità formale della commercializzazione mascheri una frode fiscale o il coinvolgimento del contribuente in operazioni elusive. Ha inoltre affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento probatorio particolarmente significativo anche nel giudizio tributario, pur non avendo efficacia di giudicato, e che il giudice che intenda disconoscerla deve fornire una motivazione specifica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 36
Le cessioni e importazioni di g.p.l. contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione.
La norma riconosce una qualificazione agevolata legata al GPL destinato a essere commercializzato in bombole da 10 o 15 chilogrammi, ma non attribuisce una protezione assoluta a operazioni formalmente conformi quando siano dimostrati l'uso diverso del prodotto, l'elusione o il coinvolgimento nella frode.
Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, art. 1, comma 3, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 263
Uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di g.p.l. destinati ad essere commercializzati in bombole da 10 e da 15 chilogrammi.
La disposizione fornisce un'interpretazione autentica della disciplina, ma non impedisce all'Amministrazione di dimostrare che il confezionamento sia stato utilizzato come schermo per una destinazione diversa o per una frode.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 1, 2, 3, 14, 18, 21 e 40
Le disposizioni disciplinano il sistema delle accise, i relativi presupposti, i controlli, gli obblighi dei soggetti coinvolti e il recupero dell'imposta dovuta in caso di destinazione del prodotto diversa da quella agevolata.
Codice di procedura penale, artt. 444 e 445
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non equivale a una pronuncia penale con efficacia di giudicato sui fatti, ma rappresenta un elemento di prova rilevante nel giudizio tributario. Il giudice deve motivare specificamente l'eventuale scelta di non attribuirle rilievo.
Codice di procedura penale, art. 654
La norma è richiamata nel dibattito sulla rilevanza della sentenza penale nel processo tributario; la Cassazione distingue l'efficacia di giudicato, che non viene riconosciuta automaticamente, dalla concreta utilizzabilità della sentenza come elemento probatorio.
Codice civile, artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729
La prova della pretesa tributaria può risultare da documenti, atti dotati di efficacia probatoria privilegiata e presunzioni semplici, purché fondate su fatti gravi, precisi e concordanti. Gli elementi raccolti dall'Amministrazione devono essere valutati complessivamente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di pagamento deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Il motivo è stato dichiarato assorbito a seguito dell'accoglimento delle altre censure.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Anche questo profilo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis
È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e agli elementi posti a fondamento dell'avviso di pagamento doganale o relativo alle accise; il motivo è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; la disposizione è richiamata per la memoria depositata dal resistente.
Codice di procedura penale, art. 444
La sentenza di patteggiamento implica, secondo la Cassazione, che l'imputato abbia scelto di non contestare il fatto e la propria responsabilità, sicché essa può avere particolare efficacia probatoria, pur non costituendo confessione automatica né giudicato.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale collegata a caratteristiche formali del prodotto o della documentazione non opera in modo assoluto quando l'Amministrazione dimostri che tali caratteristiche sono state utilizzate per mascherare una destinazione diversa o una frode.
- Nel giudizio tributario la sentenza di patteggiamento non è irrilevante: può costituire un elemento probatorio particolarmente forte, soprattutto se riferita agli stessi fatti dell'accertamento. Chi intende contestarne il valore deve fornire una spiegazione concreta e documentata.
- Il giudice tributario deve valutare nel loro insieme la sentenza penale, i verbali della Guardia di Finanza, la contabilità, i documenti di trasporto, i controlli sui clienti e sui vettori e ogni altra circostanza significativa; non può limitarsi a un'interpretazione astratta della norma agevolativa.
- La prova della frode può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, come consegne in luoghi incompatibili con l'uso dichiarato o a soggetti privi di una reale attività commerciale coerente.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'imposta dovuta: impone al giudice di merito di riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.
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