Cassazione Penale, Sentenza n. 19910/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falcone impugna la sentenza di appello che lo dichiara responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita. Chiede la riqualificazione della condotta in furto o in appropriazione di cosa smarrita; sostiene che il cellulare presentava segni che consentivano di risalire al proprietario (es. IMEI) e che quindi l'appropriazione integra il reato di furto; deduce vizio di motivazione della Corte d'appello e sostiene inoltre la prescrizione del reato qualora la riqualificazione fosse di furto. Il Pubblico Ministero ha invocato l'annullamento perché, a suo avviso, il fatto poteva essere diversamente qualificato e, secondo una tesi, estinto per prescrizione se fosse stato ricondotto a appropriazione di cosa smarrita.
La decisione
La Corte di legittimità rigetta il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito della Corte di appello secondo cui ignoti avrebbero sottratto il cellulare nello spogliatoio e successivamente l'imputato lo aveva trovato per terra vicino alla palestra e se ne era impossessato: tale contesto giustifica la qualificazione come ricettazione (l'imputato ha avuto disposizione di un bene proveniente da furto commesso da altri). La Corte ha precisato che la riqualificazione avanzata dal ricorrente equivale a censure di fatto inammissibili in Cassazione. Ha altresì rilevato che il reato di ricettazione è perseguibile d'ufficio e non è estinto per prescrizione alla data del giudizio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Richiamato dalla decisione come norma descrittiva del reato che il ricorrente voleva che fosse riconosciuto; la Corte sottolinea che, anche se la ricostruzione alternativa fosse stata prospettata, la sentenza di appello ha comunque ritenuto che il furto fosse stato commesso da ignoti e che l'imputato non aveva partecipato a quel furto.
art. 646 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite)
La norma viene evocata nelle censure del ricorrente (e nelle considerazioni del Pubblico Ministero) come possibile diversa qualificazione della condotta. La Corte però non ha ritenuto applicabile la qualificazione di appropriazione di cosa smarrita al caso concreto, avendo ritenuto che il telefono fosse stato sottratto dal titolare da ignoti e non semplicemente smarrito.
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (depinalizzazione di talune fattispecie)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla depenalizzazione/alterazione della disciplina dell'appropriazione di cose smarrite; la Corte non ha ritenuto che tale quadro normativo comportasse l'improcedibilità o l'estinzione del reato nel caso concreto, dato che la fattispecie accertata è stata quella della ricettazione.
Giurisprudenza citata - Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 (depositata 13/01/2017) Rv. 268910-01
Richiamata dal ricorrente come principio secondo cui l'appropriazione di un telefono con elementi identificativi può integrare il furto e non l'appropriazione di cosa smarrita. La Corte di legittimità, tuttavia, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato gli elementi fattuali e che la successiva circolazione dell'oggetto potesse legittimare la contestazione della ricettazione ai possessori successivi.
Massime di principio
- Se da elementi probatori emerge che un bene è stato sottratto al titolare da ignoti e successivamente raccolto o posto in circolazione da un terzo, la condotta del terzo può essere qualificata come ricettazione anche se l'oggetto conserva segni identificativi.
- La distinzione tra appropriazione di cosa smarrita e furto dipende dalla valutazione del fatto storico: occorre stabilire se il bene è stato effettivamente sottratto al titolare (furto) oppure perduto/smarrito; la presenza di segni identificativi non determina automaticamente la qualificazione ma è un elemento da valutare nel contesto probatorio.
- La Cassazione non riesamina liberamente le prove: le censure che sono ricostruzioni alternative di fatto vengono generalmente respinte se consistono in contestazioni di merito non attinenti a errori di diritto.
- La ricettazione è un reato perseguibile d'ufficio e ha proprie regole di perseguibilità e prescrizione diverse rispetto ad alcune fattispecie minori che richiedono querela; quando l'imputazione è ricettazione, l'assenza di querela della persona offesa non impedisce l'azione penale.
- In casi simili è fondamentale documentare tempestivamente e chiaramente la vicenda fattuale (dichiarazioni della persona offesa, luoghi e modalità del ritrovamento, circostanze dell'abbandono del bene) perché la qualificazione penalistica dipende strettamente dall'insieme probatorio.
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