Cassazione Penale, Sentenza n. 37836/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., della misura cautelare della custodia in carcere limitatamente alla imputazione di tentata estorsione aggravata (capo A). In particolare, lo Scalise denuncia violazione degli artt. 56/629 c.p. e 416-bis.1 c.p. e "erronea motivazione": afferma di non aver commesso violenze o minacce nei confronti della persona offesa Sirani Luca, nega di aver avuto incontri con la p.o., contesta il numero dei viaggi in Svizzera indicati dall'accusa e sostiene che le intercettazioni non lo coinvolgono. Per il Bisci è pervenuta rinunzia rituale al ricorso.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: quello di Bisci per la sopravvenuta rinunzia; quello di Scalise perché proposto per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto fondanti, senza censura, le dichiarazioni della persona offesa Sirani circa i molteplici contatti con lo Scalise, inclusi incontri in territorio elvetico, e ha tratto da ciò la sussistenza di un vincolo fiduciario dello Scalise con i Facchineri e la sua consapevolezza delle richieste estorsive. Per l'inammissibilità totale, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono condannati alle spese processuali; inoltre, valutata la colpa nella proposizione dei ricorsi, è stata inflitta una sanzione pecuniaria complessiva di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Infine, si dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il rimedio del reclamo al Tribunale avverso misure cautelari: l'ordinanza impugnata era stata pronunciata in funzione di tale rimedio e confermata dal Tribunale, costituendo l'oggetto del ricorso.
art. 581, comma 1 c.p.p.
Richiama i motivi ammessi in Cassazione: la Corte ha rilevato che i motivi dello Scalise non rispettavano i limiti e la specificità richiesti per l'impugnazione, risultando quindi inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua i motivi di impugnazione devoluti: la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse la specificità necessaria ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1 c.p.p.
La Corte osserva che il vizio di "erronea motivazione" non rientra tra i motivi deducibili ai sensi di tale articolo, pertanto tale doglianza non era utilizzabile per il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata per affermare che i ricorrenti, avendo determinato con la loro condotta l'inammissibilità, devono essere considerati colpevoli ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter disp.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi in cancelleria; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La rinunzia rituale al ricorso determina l'immediata inammissibilità del mezzo impugnatorio proposto dal rinunciante.
- In sede di impugnazione per Cassazione i motivi devono rientrare tra quelli espressamente consentiti (artt. 581 e 591 c.p.p.) ed essere formulati con la specificità richiesta; censure generiche o "erronea motivazione" come tale possono essere inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa o di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili dal giudice, possono costituire fondamento sufficiente per la conferma di misure cautelari quando descrivono contatti e rapporti che dimostrino legami fiduciari e partecipazione alla condotta contestata.
- La proposizione di ricorsi che risultino manifestamente infondati o formulati in violazione dei limiti procedurali può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e provvisto di argomentazione le ragioni che il giudice ha indicato a fondamento della misura, articolando il contrasto rispetto alle prove o alle dichiarazioni ritenute decisive.
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