Sentenza n. 6602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 410/2026, limitatamente al capo di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all’erogazione dei relativi benefici. Il TAR aveva posto le spese a carico del Ministero, liquidandole tuttavia in soli 400 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello riguardava esclusivamente tale liquidazione. La parte deduceva l’inadeguatezza dell’importo e la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., chiedendo la liquidazione secondo i parametri forensi. Il TAR aveva giustificato la somma ridotta rilevando che, nella medesima camera di consiglio, il difensore aveva patrocinato cinque cause identiche o sovrapponibili, con attività difensiva ripetitiva e standardizzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Richiamando precedenti conformi della Sezione Settima relativi alla Carta del docente e a fattispecie analoghe, ha affermato che, pur rientrando la quantificazione delle spese processuali nella discrezionalità del giudice, non possono essere liquidate somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale. La ripetitività o standardizzazione dell’attività difensiva può essere considerata, ma non giustifica una liquidazione eccessivamente esigua. Le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono state quindi rideterminate in 800 euro, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado di appello, liquidate in 300 euro, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario. La diversa quantificazione è stata giustificata dal fatto che l’appello riguardava esclusivamente il capo relativo alle spese e che il valore del secondo grado coincideva con l’importo delle spese del primo grado.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, purché pertinenti.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima una motivazione sintetica fondata sul richiamo a precedenti conformi, utilizzata dal Collegio per richiamare le precedenti decisioni della Sezione sulla liquidazione delle spese nei giudizi relativi alla Carta del docente.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Impone una motivazione concisa, coordinandosi con la possibilità di rinvio a precedenti conformi prevista dagli artt. 88 e 74 c.p.a.
art. 91, primo comma, c.p.c.
Richiamato dall’appellante in relazione alla regolazione e liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dall’appellante con riguardo ai limiti della riduzione o compensazione delle spese processuali.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022
Richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi e delle spese professionali; il Collegio ha ritenuto comunque illegittima una liquidazione meramente simbolica e lesiva del decoro professionale.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dall’appellante in relazione alla tutela giurisdizionale e alle garanzie del giusto processo.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale del difensore.
- La ripetitività o standardizzazione dell’attività difensiva in cause identiche o sovrapponibili può incidere sulla liquidazione delle spese, ma non legittima una riduzione eccessiva e incongrua rispetto all’attività processuale svolta.
- Nei giudizi di ottemperanza relativi a fattispecie analoghe, una liquidazione forfettaria delle spese di primo grado pari a 800 euro è stata ritenuta conforme a legge, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
- Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese, il valore del giudizio di secondo grado è costituito dall’importo delle spese controverse e ciò può giustificare una liquidazione distinta e più contenuta delle spese dell’appello.
- La sentenza amministrativa può motivare mediante richiamo integrale a precedenti conformi, quando il richiamo sia pertinente e consenta di individuare concisamente le ragioni della decisione, in ossequio agli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e al principio di sintesi.
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