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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR di Roma, che aveva qualificato come servizi generici, territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni rese da J. Italia s.p.a. alla società inglese. Secondo l'Amministrazione, tali prestazioni avrebbero dovuto essere qualificate come attività di intermediazione, consulenza o assistenza tecnica, soggette alle diverse regole di territorialità previste dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 o dall'art. 40, comma 8, del D.L. n. 331/1993, con conseguente non imponibilità e impossibilità di detrarre o rimborsare l'IVA. L'Agenzia deduceva inoltre un vizio di motivazione nella qualificazione del contratto e la violazione delle norme IVA. La contribuente aveva proposto ricorso incidentale condizionato sulla nullità dell'accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che le doglianze non evidenziassero un effettivo vizio di motivazione o una violazione di legge, ma mirassero soltanto a sostituire la valutazione dell'Agenzia sull'interpretazione del contratto con quella, logicamente motivata, della CTR. È stato quindi confermato l'esito favorevole alla contribuente, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 17.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3

    Nella versione applicabile ratione temporis, individuava la territorialità delle prestazioni di servizi generici sulla base del domicilio o della residenza del prestatore. La CTR ha ritenuto applicabile questa disposizione, qualificando le attività di J. Italia come servizi generici.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4

    "consulenza e assistenza tecnica", "elaborazione e fornitura di dati e simili"

    Prevedeva regole speciali di territorialità per determinate prestazioni, tra cui consulenza, assistenza tecnica, elaborazione e fornitura di dati e intermediazione. La Corte non ha esaminato nel merito l'applicabilità della norma, poiché il motivo dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 40, comma 8

    Disciplina, nella versione allora vigente, la territorialità e la non imponibilità di determinate prestazioni intracomunitarie di intermediazione rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro. Anche su questa norma la Corte non si è pronunciata nel merito, rilevando che l'Agenzia contestava in realtà la ricostruzione fattuale e contrattuale della CTR.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    "termine dilatorio di sessanta giorni"

    Prevede, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, un termine prima dell'emanazione dell'atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza. La questione è rimasta assorbita perché il ricorso principale dell'Agenzia è stato rigettato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha distinto tra effettiva violazione o falsa applicazione della legge e semplice dissenso dalla valutazione del giudice di merito. Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova interpretazione del contratto o una rivalutazione dei fatti già esaminati.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    La Corte ha chiarito che il riferimento al deposito dei contratti collettivi riguarda i contratti o accordi collettivi, non i contratti individuali o commerciali utilizzati per ricostruire le prestazioni oggetto di fatturazione.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    La produzione in cassazione di documenti relativi a un giudicato esterno è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma. Un giudicato già esistente e non prodotto nei precedenti gradi non può essere introdotto per la prima volta in cassazione per correggere la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sui fatti, sull'interpretazione di un contratto o sulla qualificazione concreta delle prestazioni, quando la motivazione sia logica e coerente.
  • Per dedurre una violazione di legge occorre dimostrare che il giudice abbia applicato la norma a una fattispecie correttamente accertata in modo errato; non basta sostenere che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati diversamente.
  • La qualificazione IVA di un servizio dipende dal contenuto effettivo dell'attività contrattuale e dalla relativa documentazione. Contratti generici, fatture prive di dettagli e assenza di elementi probatori possono creare rilevanti difficoltà nella verifica della natura delle prestazioni.
  • Un giudicato esterno deve essere fatto valere tempestivamente nei gradi di merito. Se era già formato e conoscibile durante il giudizio, la sua produzione per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
  • In presenza di un ricorso principale dichiarato inammissibile o rigettato, il ricorso incidentale condizionato della controparte può rimanere assorbito e non essere esaminato.
  • Il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può assumere rilievo solo se la relativa questione è esaminata nel merito; nel caso concreto la questione non è stata decisa per l'assorbimento.

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