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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12249/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Mijailovic Valentino per tre furti in abitazione (con aggravanti) e per ricettazione. Il ricorrente contestava: nullità e difetto di autonoma valutazione del provvedimento cautelare (violazione della legge n.47/2015 e dell'art. 292 c.p.p.), insufficienza e travisamento dei gravi indizi (contestazione delle risultanze: identificazioni, discordanza targhe, discrepanze nell'ammontare del denaro rinvenuto e nel numero di partecipanti), omissione dell'acquisizione di tabulati telefonici e geolocalizzazioni utili all'alibi, e inidoneità della misura cautelare carceraria; chiedeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito ma deve verificare l'esistenza di un apparato logico e di un effettivo vaglio critico da parte dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima e non viziata la motivazione del Gip e del Tribunale del Riesame: gli elementi indiziari erano convergenti e gravi (sequestro di parte della refurtiva nella Seat Leon; chiavi della Seat rinvenute nel covo; ritrovamento presso l'abitazione di orologi e preziosi riconosciuti dalle vittime; tabulati GPS della Renault a noleggio che la collocavano nei pressi dei furti; immagini di videosorveglianza; osservazione diretta dei carabinieri dell'uso congiunto delle vetture; strumenti da scasso e ricetrasmittenti). Le critiche sulle discrepanze testimoniali, sulle targhe e sulla mancata acquisizione di tabulati sono state trattate come richieste di rivalutazione del merito (inammissibili) o ritenute non decisive alla luce del compendio indiziario. Il rigetto della misura alternativa (arresti domiciliari con braccialetto) è stato confermato come motivato: rischio concreto di fuga e di reiterazione per professionalità del gruppo, uso di basi logistiche, targhe contraffatte e legami esteri. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione di trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110, 112 c.1 n.1, 624-bis c.1 e c.3, 625 c.1 nn.2 e 5, 648 cod. pen.

    Indicano i reati contestati: concorso nei reati (art.110), furto aggravato (art.624-bis e art.625) e ricettazione (art.648). La Corte riporta tali norme come quadro fattuale-penale su cui si fondano le misure cautelari.

  • legge n.47/2015; art. 292 c.p.p. (comma 2 lett. c e c-bis)

    La norma impone l'autonoma valutazione da parte del giudice della richiesta cautelare. La Corte chiarisce che l'autonomia non richiede forma originale ma un effettivo vaglio critico; è legittimo l'uso 'per incorporazione' se dal provvedimento emerge che il giudice ha preso cognizione degli atti e ha svolto valutazione critica.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul sindacato del giudice di legittimità in relazione ai gravi indizi; richiamata dalla difesa. La Corte precisa i limiti del controllo: non può rinnovare la valutazione di merito.

  • art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e)

    Richiamato nei limiti del vizio di motivazione impugnabile in Cassazione: non basta prospettare una diversa valutazione, il vizio deve essere manifesto e decisivo.

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Stabilisce che la custodia cautelare in carcere è necessaria quando le altre misure risultano inadeguate. La Corte ne dà applicazione motivando l'insussistenza di idoneità del solo braccialetto per arginare fuga e reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (comma 1-bis e 1-ter)

    art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizioni procedurali relative all'invio del provvedimento ai fini della gestione della detenzione; la Corte ordina l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario come previsto.

Massime di principio

  • La Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato: non può riformare la valutazione probatoria del giudice di merito, ma verifica che vi sia un apparato logico e un effettivo vaglio critico.
  • L'autonomia di valutazione ex art. 292 c.p.p. è soddisfatta anche quando il giudice utilizza la motivazione 'per incorporazione', purché emerga che ha esaminato gli atti e compiuto un giudizio critico sui dati rilevanti.
  • Elementi indiziari convergenti e multipli (GPS/geolocalizzazione, videoriprese, rinvenimento di refurtiva, chiavi, presenza fisica degli indagati al rientro nel covo, strumenti da scasso) possono fondare la gravità indiziaria anche se sussistono discrepanze testimoniali o dettagli non coincidenti (es. targhe contraffatte, differenze parziali nel denaro recuperato).
  • La mancata acquisizione di specifiche prove investigative da parte del PM non è automaticamente causa di illegittimità della misura cautelare; la difesa può anch'essa svolgere indagini e la mancata indagine pubblica non invalida, di per sé, il quadro indiziario già formato.
  • L'arresti domiciliari con braccialetto elettronico possono essere ritenuti inadeguati se ricorre un concreto e attuale pericolo di fuga o di reiterazione difficilmente neutralizzabile dal solo controllo elettronico (es. soggetto inserito in organizzazione criminale, professionalità, legami esteri, disponibilità di basi logistiche).
  • Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre dimostrare un vizio di motivazione manifesto e decisivo, non la mera possibilità di diversa valutazione dei fatti.

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