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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30315/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del tribunale, di un compenso di euro 416,00 in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Il tribunale, decidendo sull'opposizione dell'avvocato, ha escluso ogni compenso per la fase introduttiva perché non era stato depositato il decreto di rinvio a giudizio, e ha ritenuto congrua la liquidazione per la fase istruttoria, pur svolta solo parzialmente per intervenuta revoca anticipata del mandato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 12 del D.M. 55/2014, sostenendo che il giudice non poteva negare il compenso per la fase introduttiva solo per mancata produzione del decreto di rinvio a giudizio, poiché l'atto risultava comunque prodotto in causa e, in ogni caso, egli era stato nominato prima di tale fase e aveva diritto al compenso per le relative attività; con il secondo ha dedotto la violazione del medesimo art. 12, contestando che la liquidazione per la fase istruttoria fosse stata inferiore ai minimi tabellari, in quanto il tribunale avrebbe applicato una riduzione non consentita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha ritenuto erronea l'esclusione del compenso per la fase introduttiva fondata sulla sola mancata produzione del decreto di rinvio a giudizio, osservando che, nel caso concreto, l'assistito era stato ammesso al patrocinio prima del giudizio e la difesa era stata effettivamente svolta, sicché occorreva verificare le attività concretamente eseguite dal difensore nella fase introduttiva ai fini della quantificazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando l'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la liquidazione era il risultato dell'applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 e della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale; tale riduzione è stata ritenuta compatibile con il sistema e non lesiva dei minimi tariffari, anche perché nel sistema parametrico non esiste più l'inderogabilità dei minimi in senso assoluto. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 D.M. 55/2014

    Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase introduttiva va valutata in concreto sulla base delle attività effettivamente svolte; il mancato deposito di un atto non basta, da solo, a escludere il compenso se risulta che la difesa sia stata svolta e che l'assistito fosse già ammesso al beneficio.

  • art. 106-bis D.P.R. 115/2002

    Nel patrocinio a spese dello Stato in materia penale è consentita la riduzione di un terzo del compenso liquidato; la norma speciale non viola i minimi tariffari e si applica dopo la quantificazione secondo i parametri.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura contrastava con un orientamento di legittimità già consolidato sulla possibilità di ridurre il compenso in base all'art. 106-bis D.P.R. 115/2002.

  • D.P.R. 115/2002, art. 130

    Richiamato solo per analogia sistematica, come disposizione sulla riduzione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, rispetto alla quale la Corte ribadisce che il sacrificio economico del professionista non è irragionevole.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve avvenire partendo dalle attività effettivamente svolte e non può essere negata per automatismo sulla base della sola mancata produzione di un singolo atto, se dagli atti risulta comunque l'effettivo svolgimento della difesa nella fase considerata.
  • Nel sistema del D.M. 55/2014 non opera più un'inderogabilità assoluta dei minimi tariffari; il giudice può liquidare compensi inferiori ai valori medi o tabellari quando vi siano ragioni giustificative, purché la motivazione sia ancorata alla concreta quantità e qualità dell'attività professionale svolta.
  • La riduzione di un terzo prevista per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale costituisce una disciplina speciale compatibile con i parametri di liquidazione del compenso e non determina, di per sé, violazione dei minimi tariffari.
  • Quando il compenso del difensore è liquidato in modo conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato, la censura che pretenda l'applicazione di un diverso criterio può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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