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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Le società ricorrenti avevano ottenuto dal giudice delegato un decreto che riconosceva loro un equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare apertasi nel 1992 e chiusa nel 2016. Su opposizione del Ministero ai sensi dell'art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d'appello di Roma aveva revocato quel decreto, dichiarando inammissibile la domanda perché proposta il 18 dicembre 2016 quando era ancora pendente il termine lungo per impugnare il decreto di chiusura del fallimento. Le ricorrenti hanno censurato questa decisione con due motivi: con il primo hanno invocato lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 4 L. n. 89/2001 nella parte in cui non consente di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 5-ter L. n. 89/2001 e dell'art. 645 c.p.c., sostenendo che il giudizio di opposizione ha effetto devolutivo pieno e che, al momento dell'udienza in appello, il termine per impugnare la chiusura del fallimento era ormai scaduto, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la domanda. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando: l'erronea liquidazione dell'indennizzo in favore di una società in misura superiore a quanto percepito in sede di riparto fallimentare; l'omessa motivazione sulla rilevanza dei riparti parziali ai fini della quantificazione; e l'erronea individuazione del dies a quo della durata irragionevole nella data della sentenza dichiarativa di fallimento anziché in quella dell'insinuazione al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, applicando il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 88 del 2018 secondo cui la domanda di equa riparazione può essere proposta anche prima della definizione del procedimento presupposto, purché il ritardo sia già maturato. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché le censure non investivano la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva deciso solo sull'inammissibilità/tardività della domanda, senza esaminare il merito dell'equa riparazione. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    nel testo sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012

    la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, può essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto; la definitività del procedimento non è condizione di proponibilità

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    il giudizio di opposizione al decreto del giudice delegato è stato evocato dalle parti, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure incidentali perché non pertinenti alla ratio decidendi del decreto impugnato

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'effetto devolutivo pieno dell'opposizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di violazione di legge del ricorso principale e incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata nel ricorso incidentale per dedurre l'omessa motivazione su fatto decisivo

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per l'eventualità di cassazione con decisione nel merito

  • art. 26 R.D. 267/1942

    richiamato dalla Corte d'appello per individuare il termine di reclamabilità del decreto di chiusura del fallimento

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per il termine lungo di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento

  • L. n. 89/2001

    disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo

  • sentenza Corte cost. n. 88/2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 89/2001 nella parte in cui non consente la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto

  • sentenza Cass. n. 26162/2018

    ha precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la definitività del procedimento presupposto non è condizione di proponibilità della domanda

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la domanda può essere proposta anche quando il procedimento presupposto non sia ancora definito, se il ritardo già si è maturato; la definitività del procedimento non costituisce requisito di proponibilità.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi della decisione impugnata, ma investono questioni diverse che potranno rilevare solo nel successivo giudizio di rinvio.
  • Quando il decreto impugnato decide esclusivamente sull'inammissibilità della domanda, sono inammissibili i motivi che attengono al merito della pretesa indennitaria, perché estranei alla base decisoria della pronuncia.
  • La regolazione delle spese nei gradi di merito e di legittimità, in caso di cassazione con rinvio, deve essere rimessa al giudice del rinvio alla luce dell'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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