Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23402/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per omessa contribuzione alla Gestione artigiani e commercianti, impugnato con opposizione dal soggetto iscritto. I giudici di merito hanno accolto l’opposizione ritenendo che, nella base imponibile per i contributi dovuti alla Gestione, non dovesse essere incluso il reddito percepito dal contribuente quale socio di capitale di una s.r.l. nella quale egli non svolgeva alcuna attività lavorativa, poiché tale reddito ha natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990. L’Istituto ha sostenuto che la normativa previdenziale, distinta da quella fiscale, imporrebbe di commisurare i contributi all’ampio spettro dei redditi del soggetto iscritto, con finalità solidaristiche e riflessi anche pensionistici, sicché il reddito derivante dalla partecipazione societaria avrebbe dovuto concorrere al calcolo contributivo.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento dei giudici di merito secondo cui, ai fini del contributo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, rilevano i redditi d’impresa e non i redditi di capitale. Ha richiamato l’art. 1 l. n. 233/1990 e l’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla l. n. 438/1992, interpretandoli nel senso che il riferimento alla "totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF" rinvia alla nozione di reddito d’impresa del TUIR, distinta da quella di reddito da capitale. Poiché il controricorrente era socio di s.r.l. senza svolgere attività lavorativa nella società, il reddito da partecipazione è stato qualificato come reddito di capitale ed escluso dalla base imponibile contributiva. Il ricorso dell’INPS è stato quindi rigettato, con consolidamento della decisione favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 233/1990

    la norma individua il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti; la Corte la legge in combinato con l’art. 3-bis d.l. n. 384/1992 per delimitare la base contributiva ai redditi d’impresa.

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla l. n. 438/1992

    l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    il richiamo ai redditi d’impresa va inteso secondo la nozione fiscale del TUIR e non si estende ai redditi di capitale; pertanto i redditi da partecipazione in società di capitali, se senza attività lavorativa, restano esclusi dalla base di calcolo contributiva.

  • d.P.R. n. 917/1986

    la Corte lo richiama come fonte della definizione di reddito d’impresa, distinta dalla nozione di reddito da capitale, per delimitare l’ambito applicativo dell’obbligo contributivo.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani e commercianti, la base imponibile è circoscritta ai redditi d’impresa, secondo la nozione desumibile dalla disciplina fiscale richiamata dalla norma previdenziale.
  • Il reddito percepito da un socio di società di capitali che non svolga alcuna attività lavorativa nella società ha natura di reddito di capitale e non può essere incluso nel calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione artigiani e commercianti.
  • Il coordinamento tra disciplina previdenziale e disciplina fiscale non consente di ampliare la base contributiva oltre i redditi d’impresa espressamente indicati dal legislatore.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato sulla distinzione tra reddito d’impresa e reddito di capitale, il ricorso che pretenda l’assoggettamento contributivo di redditi da mera partecipazione societaria senza prestazione lavorativa deve essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.