Sentenza n. 3455/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 402 del 02.12.2022 del Comune di Desio, con cui viene disposta la demolizione delle opere realizzate dalla ricorrente e il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale, - ove necessario della comunicazione di avviso di avvio del procedimento del 28.12.2020, n. prot. 56052;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla dichiarazione della ricorrente, senza esaminare la legittimità dell'ordinanza di demolizione né gli eventuali vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta. Sono rimaste ferme e irripetibili le spese già liquidate per la fase cautelare.
Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 402 del 2 dicembre 2022, relativa a opere abusivamente realizzate su un immobile sito nel Comune di Desio, chiedendo altresì, ove necessario, l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio, con memoria del 29 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato che era venuto meno il proprio interesse alla definizione della controversia e ha chiesto la compensazione delle spese. Non sono stati esaminati motivi di illegittimità dell'ordinanza, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo di annullamento, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta dalle parti, ferma la distinta regolazione delle spese già liquidate per una precedente fase cautelare.
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