Sentenza n. 3082/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2519/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2519/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione della genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata e notificata in copia informatica, si limitava a conferire il potere di proporre un generico ricorso per ottemperanza a un giudicato civile relativo al bonus carta del docente, senza indicare la sede del TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario. La ricorrente non era presente in camera di consiglio, sicché il Collegio ha escluso la necessità di un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. per provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito l'inottemperanza dedotta. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e genericamente formulata non soddisfaceva tali requisiti. Il Collegio ha escluso che la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico: la congiunzione informatica di una procura cartacea e di un ricorso nativo digitale non supplisce alla carenza degli elementi identificativi della controversia e non garantisce che la procura sia stata rilasciata anteriormente o contestualmente alla redazione del ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che l'esistenza della procura speciale costituisca requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il fatto che il difensore della ricorrente non fosse presente alla camera di consiglio è stato ritenuto sufficiente a escludere l'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto del giudicato civile posto a base dell'ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto del ricorso, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo del giudice di indicare alle parti la questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La disposizione consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente con l'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale sull'indispensabile preesistenza della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente, secondo il Collegio, di rinnovare o sanare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi conoscibili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione dell'avviso sulla questione rilevata d'ufficio quale strumento di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale base processuale del provvedimento di definizione in rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve contenere elementi sufficienti a individuare la specifica controversia, l'autorità giudiziaria e le parti; una procura separata dal ricorso, formulata in termini generici e priva di tali elementi, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La mera allegazione telematica, insieme a un ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura redatta e sottoscritta su supporto cartaceo non rende di per sé la procura speciale validamente apposta in calce al ricorso, né supplisce alla mancanza di elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la successiva congiunzione informatica della procura al ricorso non dimostra, da sola, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né l'anteriorità o contestualità del conferimento rispetto alla sua elaborazione.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., quando il requisito mancava al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare una procura generica quando la pronuncia successiva abbia confermato, anziché innovato, un quadro interpretativo già articolato e la parte avrebbe potuto adottare l'orientamento processualmente più prudente.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.
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