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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27495/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace. La difesa sosteneva che l'atto d'appello era stato spedito a mezzo raccomandata il 13/10/2023 e quindi tempestivo rispetto al termine di deposito del 19/10/2023, richiamando le norme previgenti (art. 582, comma 1; art. 583 cod. proc. pen.) che consideravano l'impugnazione proposta alla data di spedizione della raccomandata. In cassazione si è dedotta violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione relativamente alla dichiarata tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, alla data di impugnazione (procedimento relativo a sentenza emessa 21/06/2023), era già entrata in vigore la riforma (d.lgs. n. 150/2022) che ha abrogato l'art. 583 cod. proc. pen. e ha previsto un nuovo regime transitorio per le modalità di deposito delle impugnazioni: le uniche modalità applicabili sono la presentazione personale in cancelleria (art. 582, comma 1-bis) e la presentazione in via telematica secondo l'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022 (con documento informatico sottoscritto digitalmente e trasmissione tramite PEC). Di conseguenza la presentazione mediante raccomandata non è più idonea a produrre gli effetti temporali invocati dalla difesa. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione alle spese della parte civile (Axa Assicurazioni S.p.a.) per euro 1.700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la nuova formulazione introdotta dalla riforma: è prevista la presentazione personale in cancelleria (comma 1-bis) come modalità valida per gli atti delle parti private.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Norma previgente che legittimava la spedizione dell'impugnazione mediante posta (raccomandata). È stata abrogata dal d.lgs. n. 150/2022 e quindi la spedizione per raccomandata non è più valida per proporre impugnazioni dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art. 87 d.lgs. 150/2022

    Disposizione di carattere intertemporale e organica della riforma che regola il regime transitorio e le nuove modalità di deposito telematico delle impugnazioni.

  • art. 87-bis d.lgs. 150/2022

    "quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate"

    Stabilisce la modalità telematica obbligatoria per le impugnazioni: documento informatico sottoscritto digitalmente, indicazione degli allegati e trasmissione tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore all'ufficio giudiziario destinatario, secondo specifiche tecniche.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla tempestività dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto però che la questione di tempestività non possa essere decisa richiamando regole abrogate e che occorre applicare il nuovo regime introdotto dalla riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Dalla riforma (d.lgs. n. 150/2022) le impugnazioni devono essere presentate esclusivamente per via personale in cancelleria (art. 582, comma 1-bis) o per via telematica (art. 87-bis): la spedizione a mezzo raccomandata non è più valida.
  • Per atti e impugnazioni successivi all'entrata in vigore della riforma, non ci si può avvalere delle modalità previste dalla disciplina previgente; occorre verificare la data del provvedimento impugnato per capire quale regime si applica.
  • La trasmissione telematica richiede documento informatico sottoscritto digitalmente e invio tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore all'ufficio individuato: conservare ricevute e log di invio (PEC) e la firma digitale sugli atti.
  • Se si contesta la tempestività dell'impugnazione, bisogna dimostrare il rispetto dei termini secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione, non secondo norme abrogate.
  • In caso di dubbi sull'ufficio destinatario o sulle specifiche tecniche, è consigliabile preliminarmente contattare la cancelleria competente o il direttore per i sistemi informativi automatizzati per evitare vizi di forma che rendano l'atto inammissibile.
  • Quando si fa riferimento a giurisprudenza su modalità di spedizione tramite soggetti privati (es. agenti postali), verificare che i casi citati si riferiscano a situazioni anteriori all'abrogazione dell'art. 583 o che traggano ancora pertinenti indicazioni dal regime transitorio.

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