Sentenza n. 1303/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti della SCIA, nonché successiva nota di diffida e sospensione, adottati dopo la riedizione dell’istruttoria conseguente a una precedente sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (segnalante SCIA)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una SCIA presentata per la demo-ricostruzione, nella medesima sagoma planimetrica, di un fabbricato situato in zona omogenea B del PUC di Salerno. Un precedente provvedimento inibitorio era stato parzialmente annullato con sentenza del TAR, che aveva ordinato al Comune di svolgere una più approfondita istruttoria sull’altezza dell’edificio e sulla necessità dell’assenso dei proprietari della particella sulla quale sarebbero ricaduti balconi aggettanti. Il Comune ha quindi adottato un nuovo provvedimento inibitorio, ritenendo non rispettato il limite di altezza previsto dal RUEC e ancora necessario acquisire i diritti di sporto e affaccio sui fondi confinanti. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1, 2 e 19 l. 241/1990 e degli artt. 22 e 23 d.P.R. 380/2001; tardività e decadenza dal potere inibitorio; violazione dei principi di lealtà e non aggravamento; travisamento dei fatti, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento; violazione della disciplina regionale, del TUEL, del d.m. 1444/1968, del RUEC e del PUC, nonché incompetenza; violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 1102 c.c.; violazione del principio di proporzionalità; violazione o elusione della precedente sentenza del TAR e, in subordine, carenza di istruttoria e motivazione apparente. In udienza le parti hanno dato atto che, quanto ai profili relativi ai balconi, erano stati acquisiti tutti i consensi dei proprietari indicati dal Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisiva la censura relativa alla tardività dell’esercizio del potere inibitorio. La precedente sentenza aveva comportato la restituzione del termine per completare le specifiche verifiche istruttorie, ma il Comune avrebbe dovuto adottare l’eventuale provvedimento inibitorio entro i successivi trenta giorni, termine previsto dagli artt. 19 l. 241/1990 e 23 d.P.R. 380/2001. Il termine è qualificato come perentorio e il suo inutile decorso determina la consumazione del potere inibitorio ordinario e il consolidamento della posizione del segnalante. Il Collegio ha escluso che ricorressero le eccezioni relative alla falsa rappresentazione dei fatti o all’impossibilità di utilizzare la SCIA perché l’intervento avrebbe richiesto un permesso di costruire: il Comune aveva fondato il nuovo atto su una diversa valutazione tecnica dell’altezza e non aveva allegato elementi, neppure indiziari, di falsità o mendacità imputabili al privato. Dopo la scadenza del termine, l’amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e delle garanzie istruttorie e partecipative. Il provvedimento tardivo è stato qualificato come inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, tamquam non esset. Sono stati quindi dichiarati inefficaci il provvedimento inibitorio e di diniego impugnato e gli atti presupposti. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.
Il termine per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA è perentorio; dopo la sua scadenza l’amministrazione può intervenire soltanto in autotutela, ricorrendone i presupposti.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Concorre a disciplinare il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio edilizio nei confronti della SCIA.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
L’atto inibitorio adottato oltre il termine legale è inefficace, salva la possibilità di esercitare l’autotutela nei limiti dell’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
Costituisce il quadro dell’autotutela necessario per rimuovere il titolo formatosi per effetto della SCIA dopo la consumazione del potere inibitorio ordinario; la falsa rappresentazione rileva solo se imputabile esclusivamente al privato, anche a titolo di dolo o colpa grave.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere ordinario di verifica e inibizione dell’attività oggetto di SCIA ha natura perentoria; il suo inutile decorso consuma il potere inibitorio ordinario e consolida la posizione giuridica del segnalante.
- Un provvedimento di divieto di prosecuzione o di rimozione degli effetti della SCIA adottato dopo la scadenza del termine legale è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, salvo che ricorrano i presupposti e le condizioni per l’esercizio dell’autotutela.
- Dopo la scadenza del termine per il controllo ordinario sulla SCIA, l’amministrazione non può limitarsi ad adottare una nuova inibitoria o una sospensione, ma deve avviare un procedimento di autotutela rispettando i presupposti sostanziali, le garanzie istruttorie e la partecipazione del privato.
- La deroga al termine ordinario fondata sulla falsa rappresentazione dei fatti richiede elementi specifici che dimostrino una falsità o mendacità imputabile esclusivamente al privato, anche sotto il profilo del dolo o della colpa grave; non è sufficiente una successiva diversa valutazione tecnica o istruttoria dell’amministrazione.
- Il termine decadenziale del potere inibitorio non opera quando l’intervento è stato realizzato mediante SCIA benché fosse necessario un permesso di costruire, poiché restano fermi i poteri ordinari di vigilanza edilizia; tale eccezione deve tuttavia essere concretamente dedotta e motivata dall’amministrazione.
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