Sentenza del 30/11/2022 n. 35249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Fondazione aveva richiesto il rimborso dell'IRES per l'anno (---) sostenendo che tre immobili, classificati di interesse storico-artistico, dovevano beneficiare della riduzione prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2. L'Agenzia aveva omesso di applicare tale agevolazione ritenendo gli immobili beni d'impresa locati e quindi soggetti al regime ordinario del TUIR. In sede di cassazione l'Agenzia ha impugnato la sentenza di accoglimento dell'appello (C.T.R. Lazio) denunciando la decadenza del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la domanda di restituzione era stata presentata oltre il termine di 48 mesi dal versamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per cassazione. Il motivo: la decadenza (termine quadriennale per la richiesta di rimborso) è rilevabile d'ufficio, ma non poteva essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità quando dalla sentenza impugnata non risultano le date essenziali (data del versamento e data di presentazione dell'istanza di rimborso). La Corte ha quindi ritenuto che sollevare la questione in Cassazione avrebbe richiesto nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
termine di 48 mesi dal versamento dell'imposta per la presentazione della domanda di rimborso
La norma stabilisce il termine decadenziale per la richiesta di rimborso; è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma la sua eccezione in Cassazione non è ammissibile se la sentenza impugnata non riporta le date essenziali che consentono l'accertamento della decadenza (per evitare nuovi accertamenti di fatto).
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2
Prevede una riduzione/agevolazione fiscale per immobili di interesse storico-artistico; la Fondazione ha invocato tale norma per ottenere il rimborso dell'IRES versata, sostenendo che gli immobili non dovevano essere trattati come beni d'impresa.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), Titolo I
Disciplina il regime fiscale degli immobili rientranti nell'attività d'impresa (beni strumentali o beni-merce). L'Agenzia aveva considerato gli immobili della Fondazione come beni d'impresa locati, applicando il regime ordinario; la C.T.R. ha ritenuto invece che, trattandosi di ente non commerciale, gli immobili potessero configurarsi come beni patrimoniali suscettibili di agevolazione.
Massime di principio
- Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 è decadenziale e rilevabile d'ufficio, ma la sua eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la sentenza impugnata non riporta le date necessarie per verificarla.
- In Cassazione non sono ammesse questioni che richiedono nuovi accertamenti o valutazioni di fatto; quindi motivi basati su fatti non indicati nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili.
- È fondamentale che le sentenze di merito contengano le date essenziali (data di versamento dell'imposta e data di presentazione dell'istanza di rimborso) per consentire eventuali eccezioni di decadenza in sede di legittimità.
- Sotto il profilo sostanziale, enti non commerciali proprietari di immobili di interesse storico-artistico possono avere titolo a beneficiare di agevolazioni fiscali piuttosto che essere trattati automaticamente come imprese; la qualificazione dei beni (beni d'impresa vs beni patrimoniali) dipende dalla concreta natura dell'attività e dallo scopo dell'ente e va valutata in sede di merito.
- L'amministrazione finanziaria può eccepire la decadenza anche d'ufficio, ma la prassi processuale richiede che la questione sia perseguibile senza introdurre nuovi fatti non esaminati in precedenza.
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