Sentenza n. 424/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 952/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 7462/2023 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 14.04.2024, NOTIFICATA IL 23.04.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 6.291,54
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza, inizialmente contestata, alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento per reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 6.291,54 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva dato integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese a carico dell'amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotti in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda diviene priva di oggetto attuale e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude, di per sé, la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la necessità con cui il ricorrente è stato costretto a promuovere il giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, inclusi gli interessi legali richiesti dall'avente diritto.
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