Sentenza n. 884/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 26730 del 20.6.2024 recante “istanza di autorizzazione alla modifica soggettiva dell’ATI mediante recesso di Improgest S.r.l. e subentro di DI.COS. S.p.A. e VF Parking S.r.l. acquisita con prot. QG/33622024”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi incluso, occorrendo, il parere dell’Avvocatura Capitolina (di estremi e contenuto non conosciuti) richiamato nella nota prot. 26730 del 20.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di Roma Capitale recante il diniego o comunque la determinazione sull’istanza di autorizzazione alla modifica soggettiva dell’ATI mediante recesso di un’impresa e subentro di altre imprese
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la nota di Roma Capitale del 20 giugno 2024 relativa all’istanza di autorizzazione alla modifica soggettiva dell’ATI, consistente nel recesso di un’impresa e nel subentro di altre imprese, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso, ove occorrente, il parere dell’Avvocatura Capitolina richiamato nella nota. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a richiamare le censure contenute nell’atto introduttivo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 85 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale perché sottoscritta dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, depositata e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nessuna controparte si è opposta. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità né la fondatezza dell’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando è validamente sottoscritta, depositata e tempestivamente notificata alle altre parti, senza opposizione.
art. 85 c.p.a.
Unitamente all’art. 84 c.p.a., costituisce il fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è resa in una delle forme previste dall’art. 84 c.p.a., è sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è depositata e viene notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, in assenza di opposizione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la condotta processuale delle parti lo giustifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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