Cassazione Penale, Sentenza n. 37479/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LOCHE: deduce genericamente la mancata e insufficiente disamina degli elementi a suo carico in relazione alla decisione di merito (vizio motivazionale generico). LEOFREDDI: primo motivo — censura vizi motivazionali e violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per ricettazione (capo A), sostenendo che il mero ruolo di passeggero non può configurare il reato, che non risultava la sua consapevolezza della illecita provenienza del veicolo e che non è configurabile un concorso morale a posteriori in reato istantaneo; contesta inoltre che il suo silenzio non potesse esser valorizzato in senso sfavorevole. Secondo motivo — censura motivazionale in relazione al capo B) per incompleta o incerta identificazione basata su immagini ritenute confuse e poco nitide e possibili influssi dei precedenti dell'imputato sugli operanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di LOCHE per assoluta genericità e per i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione avverso sentenze emesse in sede di concordato in appello. Il ricorso di LEOFREDDI è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità: la Corte ha ritenuto che la responsabilità di Leofreddi non fosse fondata sul mero ruolo di passeggero ma sulla partecipazione al furto e sull'acquisizione della disponibilità dell'autovettura di provenienza illecita; il silenzio non è stato utilizzato come elemento decisivo ma il ricorrente non ha fornito elementi specifici per creare un dubbio ragionevole ancorato alle prove; la contestazione sull'identificazione è stata respinta perché tre carabinieri, che conoscevano l'imputato, lo hanno riconosciuto con certezza e le immagini sono state ritenute idonee. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
indica i limiti entro i quali i motivi di cassazione possono essere dedotti (limiti di impugnabilità), rilevanti per la formulazione dei ricorsi presentati
art. 599-bis cod. proc. pen.
stabilisce che, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis (concordato in appello), il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o divergenze nel contenuto della pronuncia; doglianze relative a motivi rinunciati o a determinazione della pena non trasfusi in illegittimità della sanzione sono inammissibili
art. 129 cod. proc. pen.
riguarda le condizioni di proscioglimento/acquittamento; la Corte ricorda che contestazioni sulla mancata valutazione di tali condizioni, se rinunciate, non sono ammesse in cassazione
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
norma sul dubbio ragionevole che impone che l'eventuale ricostruzione alternativa sia non solo ipotizzabile ma plausibile e ancorata alle risultanze processuali; il dubbio deve essere argomentabile con riferimento al materiale probatorio
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. con l. 18 dicembre 2020, n.176
consente la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (norma utilizzata nel procedimento di Cassazione per la trattazione scritta)
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, sanzione applicata in questo caso (euro 3.000,00)
Massime di principio
- I ricorsi generici, privi di specificità e adattabili a qualsiasi vicenda processuale, sono normalmente dichiarati inammissibili in Cassazione.
- In materia di sentenze emesse con accordo/concordato in appello (art. 599-bis), la portata di impugnazione in Cassazione è limitata: possono essere dedotte solo questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM o alla divergenza del contenuto della pronuncia.
- La Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto e le valutazioni probatorie (identificazione tramite testimoni o immagini): le critiche a risultanze istruttorie devono essere specifiche e non mirare a una semplice rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
- Per il delitto di ricettazione è necessaria la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e, se contestata, va dimostrata la partecipazione antecedente o la compartecipazione; il mero ruolo di passeggero non è di per sé sufficiente a fondare la condanna, salvo elementi che dimostrino la partecipazione al fatto o l'effettiva disponibilità del bene.
- Il silenzio dell'imputato non può di regola sostituire una prova di colpevolezza, ma l'assenza di elementi confutatori, unita a prove che convergono sulla responsabilità, può giustificare la conferma della condanna se il ricorrente non produce specifiche allegazioni probatorie.
- Il dubbio ragionevole deve consistere in una ricostruzione plausibile, argomentata e ancorata alle prove; ipotesi del tutto congetturali, anche se possibili, non bastano per ottenere l'assoluzione in sede di gravame.
- In presenza di riconoscimenti da parte di più operanti che dichiarino certezza e di immagini ritenute idonee, la contestazione dell'identificazione richiede elementi precisi che mettano in luce inconsistenza o alterazioni significative delle prove fotografiche o testimoniali.
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