Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria rumena per un mandato d'arresto europeo relativo al reato di guida senza patente commesso il 20.12.2017. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione del principio della doppia incriminazione per la presunta necessità che sussista recidiva nel biennio (sostenendo che la Corte avrebbe dovuto eseguire anche la sentenza n. 826/2019 o emettere un mandato autonomo per quei fatti); (2) errori nell'accertamento del "radicamento stabile" in Italia ai sensi dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, perché sarebbero esistiti elementi probatori (contratto di lavoro, nascita di una figlia, documentazione di utenze, ospitalità, ecc.); (3) omissione di richieste di informazioni alle autorità rumene e mancata verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti e tre i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di doppia incriminazione: la Corte d'appello ha limitato la consegna al solo fatto che costituisce reato nell'ordinamento italiano (guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio) e alla pena di un anno inflitta per il fatto del 20.12.2017; le altre sentenze non sono state eseguite perché i fatti non hanno rilevanza penale per l'ordinamento interno. Sul secondo motivo ha ritenuto che il ricorso invoca in realtà vizi di motivazione relativi all'apprezzamento del radicamento, questioni non sindacabili in cassazione salvo il caso di omissione degli specifici indici richiesti dalla norma (e la Corte d'appello avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta). Sul terzo motivo ha affermato che il ricorrente non aveva dedotto in appello, né prodotto fonti attendibili e specifiche, il rischio di trattamenti inumani/degradanti; pertanto, la Corte non era tenuta a chiedere informazioni integrative allo Stato emittente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 7)
art. 7 legge n. 69 del 2005
Stabilisce il requisito della doppia incriminazione per la consegna; la Corte ha interpretato che la consegna è ammissibile solo per i fatti che, al momento della decisione, costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1 e art. 5 richiamati)
art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha depenalizzato alcune fattispecie punite con sola pena pecuniaria trasformandole in illeciti amministrativi; tuttavia le ipotesi aggravate punite con pena detentiva (es. guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio) restano reato autonoma. Per la recidiva nel biennio è necessario che l'illecito precedente sia stato definitivamente accertato.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis e art. 22 e modifiche)
art. 18-bis comma 2-bis legge 22 aprile 2005, n. 69; art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 (modifiche d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e d.l. 13 giugno 2023, n. 69 conv. 10 agosto 2023, n. 103)
Le modifiche normative impongono alla Corte d'appello, quando valuta il rifiuto per stabile radicamento, di indicare espressamente gli specifici indici rivelatori e i criteri di valutazione; il mancato esame di tali indici può costituire violazione di legge sindacabile in cassazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dal ricorrente.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 16)
art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69
Riguarda l'obbligo di chiedere informazioni allo Stato emittente in presenza di fondato rischio di trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha ricordato che è onere del ricorrente allegare fonti attendibili, specifiche e aggiornate; in mancanza di tali allegazioni e non essendo la situazione notoria, non sussisteva obbligo di richiedere informazioni integrative.
Massime di principio
- La consegna per mandato d'arresto europeo è ammessa solo per i fatti che costituiscono reato anche nell'ordinamento italiano al momento della decisione (principio della doppia incriminazione).
- Le modifiche legislative che depenalizzano una condotta ne escludono l'efficacia come motivo di consegna, salvo che non sussista una ipotesi aggravata (con pena detentiva) che rimane reato autonomo; se l'aggravante è la recidiva, questa deve risultare definitivamente accertata.
- Quando la resistenza alla consegna si fonda sul "radicamento stabile" in Italia, il giudice di appello deve indicare espressamente gli indici specifici e i criteri di valutazione previsti dalla norma; la loro omissione può essere censurata in cassazione.
- Le questioni di fatto e di merito relative alla valutazione delle prove (es. persistenza di un legame lavorativo o familiare) sono difficilmente rivedibili in cassazione se non sono errori di diritto o omissioni formali nella motivazione.
- Per invocare il rischio di trattamenti inumani o degradanti in sede di opposizione alla consegna, è necessario allegare e documentare con fonti attendibili, specifiche e aggiornate il concreto pericolo; se la questione non è stata sollevata in appello, la cassazione la può esaminare solo se il rischio è fatto notorio o supportato da recenti pronunce di legittimità.
- La mancata ammissione del ricorso in cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, nel caso di rifiuto di ricorso infondato, la possibile sanzione pecuniaria (qui: euro 3.000 alla Cassa delle ammende).
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