Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16048/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche fosse non consentita in sede di legittimità perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta. Ha inoltre ribadito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mera assenza di elementi o circostanze di segno positivo e che la determinazione del trattamento sanzionatorio resta insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua il reato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e la relativa disciplina aggravata richiamata nella sentenza di merito confermata in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito anche in ragione della sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di appello, quando la doglianza si risolva in una mera sollecitazione a una nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessario che la motivazione sia fondata su specifiche circostanze negative.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.