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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03821/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcuni costi relativi a consulenze aziendali e al rifornimento di veicoli aziendali, ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso in cassazione era affidato a cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione complessivamente apparente, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell’art. 132 c.p.c.; (2) omesso esame di un fatto decisivo e controverso; (3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, per asserita illegittimità dell’avviso sottoscritto dal Capo Area senza prova della delega del Direttore dell’Ufficio; (4) e (5) violazione dell’art. 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto generiche le fatture relative alla consulenza e non inerenti/certificati i costi del c.d. netting e del carburante, nonostante la documentazione prodotta e la prova dei costi sostenuti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza della CTR era solo apparente: il giudice d’appello si era limitato a rinviare alla decisione di primo grado senza riportarne il contenuto né spiegare il percorso logico-giuridico seguito, e non aveva affrontato il rilievo relativo alla mancanza di delega del firmatario dell’avviso. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente e altre nullità processuali della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come mezzo per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale

  • artt. 1, 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati a fondamento della censura di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per contestare la validità dell’avviso di accertamento sottoscritto da soggetto diverso dal direttore senza prova della delega

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato con riferimento alla deducibilità e inerenza dei costi contestati dall’Amministrazione

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato dalla resistente per la partecipazione all’udienza di discussione orale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato nel procedimento camerale

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    fondamento della censura di motivazione apparente

  • art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disposizione sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e sulla delega del funzionario firmatario

  • art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    norma sulla deducibilità dei costi e sul requisito di inerenza

  • Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016

    "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da \"error in procedendo\", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione"

    la motivazione è apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio e non può essere integrata dall’interprete

  • Cass. n. 13977 del 23/05/2019

    richiamata in continuità con il principio delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando il testo esiste materialmente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Non è sufficiente, in appello, un rinvio apodittico alla decisione di primo grado: il giudice deve rendere comprensibile il proprio ragionamento, soprattutto se sono state riproposte specifiche censure sulla legittimità dell’atto impositivo o sulla prova dei costi.
  • In tema di accertamenti fiscali, la contestazione della deducibilità dei costi per difetto di inerenza o per genericità della documentazione richiede una motivazione che spieghi perché la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare il costo e la sua riferibilità all’attività d’impresa.
  • Quando la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente viene accolta, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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