Cassazione Penale, Sentenza n. 46098/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato del reato di danneggiamento di autoveicolo (art. 635 c.p.). Avverso la conferma della condanna in appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto (artt. 521, 522 c.p.p.); 2) violazione della norma incriminatrice perché l'art. 635 c.p. punisce solo il dolo (si contestava quindi l'assenza di prova del dolo); 3) erronea esclusione della riconducibilità del fatto alla minima offensività ex art. 131-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante (art. 62, comma 1, n.6 c.p.) per il risarcimento integrale del danno operato dalla comunità etnica di appartenenza del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che ha proposto il gravame in nome e nell'interesse dell'imputato assente senza allegare, a corredo dell'atto di impugnazione, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (novellato dal D.Lvo 10 ottobre 2022, n.150). Il Collegio ha ritenuto applicabile la nuova causa di inammissibilità al ricorso per cassazione, richiamando orientamento consolidato della Corte sul fatto che le disposizioni del Titolo I del Libro IX (in particolare artt. 581 e 591 c.p.p.) sono applicabili alle impugnazioni in generale. Per l'omissione formale è stata pronunciata l'inammissibilità; inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha quindi deciso sul profilo formale-procedurale senza entrare nel merito delle doglianze sulla qualificazione del fatto e sulle attenuanti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (introdotto dal D.Lvo 10 ottobre 2022, n.150, art.33)
La Corte ha interpretato la norma come causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta in absentia se l'atto di gravame non è accompagnato dal mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; la disposizione è applicabile anche al ricorso per cassazione.
art. 591 e art. 581 c.p.p.
Richiamate come norme del Titolo I del Libro IX sulle disposizioni generali delle impugnazioni: la Corte ha confermato l'unitarietà della disciplina formale delle impugnazioni, ritenendo applicabili i requisiti formali sia all'appello sia al ricorso per cassazione.
art. 521 e art. 522 c.p.p.
Citate dal ricorrente in relazione alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte non ha esaminato il merito in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali.
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice contestata (danneggiamento). Il ricorrente sosteneva che la norma richiede il dolo; la Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza a motivo dell'inammissibilità procedurale.
art. 131‑bis c.p.
Richiamata dal ricorrente per chiedere la qualificazione del fatto come a minima offensività; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta inammissibilità formale del ricorso.
art. 62, comma 1, n. 6 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti (risarcimento del danno). Il ricorrente deduceva che la comunità etnica aveva risarcito integralmente; il giudice di legittimità non ha valutato tale questione per mancata ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il processo è svolto in absentia, l'impugnazione a firma del difensore deve essere corredata del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio: l'assenza di tale atto comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- Le disposizioni formali collocate nel Titolo I del Libro IX (artt. 581, 591 e affini) si applicano in modo unitario alle diverse impugnazioni (appello e ricorso per cassazione): quindi i requisiti formali vanno rigorosamente osservati in ogni grado.
- Se il giudice di legittimità dichiara l'impugnazione inammissibile per vizi formali non entra nel merito delle doglianze sostanziali; le questioni di diritto o di fatto restano quindi inespresse e non riformate.
- La mancata osservanza dei nuovi requisiti formali introdotti dal legislatore può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa delle ammende) se non sono forniti elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In casi analoghi, il difensore che assiste imputati assenti deve acquisire e allegare tempestivamente il mandato specifico post‑sentenza e curare l'elezione di domicilio per evitare la perdita del diritto di impugnare per motivi meramente formali.
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