Cassazione Civile, Sentenza n. 21249/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello in relazione alla liquidazione delle spese di lite: (i) si censura che la Corte d'Appello ha liquidato gli onorari al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. n.55/2014 aggiornato dal d.m. n.147/2022 per lo scaglione 26.000-52.000 euro (minimo indicato pari a euro 4.638,00), avendo invece disposto euro 4.097,00; (ii) si censura l'esclusione, in sede di appello, della liquidazione della voce relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione ritenendo che, pur avendo l'udienza di trattazione dovuto svolgersi per gli adempimenti di cui all'art. 350 c.p.c., la Corte territoriale abbia negato tale voce ritenendo non svolta l'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi: ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia violato i minimi tariffari del d.m. 55/2014 aggiornato dal d.m. 147/2022 liquidando un importo inferiore a quello minimo applicabile allo scaglione 26.000-52.000 euro; inoltre ha affermato che, anche in appello, la voce unica "fase istruttoria e/o di trattazione" è dovuta in relazione all'udienza di trattazione ineludibile ai sensi dell'art. 350 c.p.c., e dunque deve essere liquidata anche in assenza di istruttoria probatoria concreta. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, demandando a quella corte la rinnovata liquidazione delle spese (compreso il giudizio di legittimità).
Norme richiamate
d.m. n. 55/2014 (aggiornato dal d.m. n. 147/2022)
Stabilisce le voci e i minimi tariffari per la liquidazione degli onorari; la Corte interpreta che il compenso unitario per la "fase istruttoria e/o di trattazione" è dovuto anche se l'istruttoria non si è concretamente svolta e che i minimi di tariffa sono vincolanti, sicché non può essere liquidato un importo al di sotto del minimo previsto per lo scaglione applicabile.
Rilevato in relazione alla determinazione dei parametri per la liquidazione delle spese, come norma di riferimento per la disciplina conciliabile con la tariffa ministeriale nella liquidazione dei compensi.
Richiama la nozione di "trattazione" del processo; la Corte rileva che la trattazione è ineludibile anche in appello e coincide con le attività che giustificano la voce di tariffa per la fase istruttoria e/o di trattazione.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Norma di legittimità invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di norme regolanti la liquidazione delle spese; usata come riferimento per i motivi di cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi costituzionali che informano la disciplina delle spese di giustizia e l'effettività della tutela giurisdizionale, richiamato nel contesto delle censure sull'applicazione della tariffa.
Massime di principio
- I minimi tariffari previsti dal d.m. n.55/2014 (aggiornato) sono vincolanti: la Corte non può liquidare compensi al di sotto del minimo applicabile allo scaglione di riferimento.
- La voce unica "fase istruttoria e/o di trattazione" prevista dalla tariffa è dovuta anche se in concreto non è stata svolta istruttoria probatoria: in primo grado come in appello va normalmente riconosciuta perché la trattazione è ineludibile.
- In appello la fase di trattazione deve essere riconosciuta e liquidata quando si tiene l'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c., anche se l'udienza si limita a fissare la decisione o le precisazioni delle conclusioni.
- La semplice produzione di documenti non sempre giustifica la liquidazione della fase istruttoria in appello: occorre verificare se, nella prima udienza di trattazione, siano state svolte attività riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria; tuttavia il criterio maggioritario considera dovuta la voce quando l'udienza di trattazione è stata tenuta.
- Se la Corte territoriale applica erroneamente la tariffa o omette voci dovute, la Cassazione può cassare e rinviare per nuova liquidazione; conviene per il difensore segnalare espressamente lo scaglione di riferimento e il minimo spettante in sede di impugnazione.
- Esistono orientamenti restrittivi, ma la Cassazione recente tende a valorizzare l'unitarietà della voce "istruttoria e/o di trattazione" e l'obbligo di rispettare i minimi tariffari; bisogna tenerne conto nella strategia processuale e nelle deduzioni sulle spese.
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