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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21246/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda diretta ad ottenere il pagamento di indennità Naspi per il periodo 19/07/2020-30/06/2021 (diritto già riconosciuto con sentenza n.5688/2023). Dopo il deposito del ricorso la prestazione è stata corrisposta; la controversia residua riguarda la liquidazione delle spese di lite. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva liquidato le spese in euro 687,00. In appello il ricorrente impugnava il capo relativo alle spese e chiedeva la liquidazione almeno secondo i minimi (euro 1.863,50). La Corte d'Appello, accogliendo l'appello, ha condannato l'INPS a pagare euro 1.863,50 per il primo grado e ha liquidato le spese del secondo grado in euro 337,00 determinando il valore della controversia ai fini della tariffa forense nell'importo delle spese liquidate dal primo giudice (euro 687,00). In Cassazione il tema è la corretta determinazione del "valore della controversia" ai fini della liquidazione delle spese nei gradi successivi quando il gravame ha per oggetto esclusivo la valutazione della condanna alle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la determinazione del valore della controversia operata dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il "disputatum" nel grado è costituito dal differenziale tra la somma liquidata in primo grado e quella richiesta in appello (ossia lo scarto), e che, più in generale, ai fini della liquidazione delle spese nei vari gradi deve tenersi conto del criterio del disputatum integrato dal criterio del decisum. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Norma fondamentale per la liquidazione delle spese di lite; la Corte la richiama nel contesto della determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi e delle spese nei gradi successivi.

  • d.m. 10/03/2014, n. 55, art. 4, comma 5

    Disposizione regolamentare sulla tariffa forense e sul criterio di valutazione dell'opera professionale; citata in relazione ai criteri tecnici per la liquidazione degli onorari.

  • d.m. 37/2018

    Atto regolamentare richiamato come parte del quadro normativo che disciplina la liquidazione dei compensi professionali.

  • d.m. 147/2022

    Ulteriore decreto ministeriale di riferimento per le tariffe forensi evocato nella valutazione del corretto criterio di quantificazione del compenso.

  • Cass. n. 18561/2024

    Richiamata dalla Corte d'Appello quale orientamento secondo il quale, quando l'appello ha per oggetto esclusivo la valutazione della condanna alle spese di primo grado, il valore della controversia è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice; la Cassazione però distingue e preferisce l'orientamento opposto per il caso concreto.

  • Cass. n. 18465/2024

    Una delle pronunce citate che applicano il criterio del disputatum per la determinazione del valore ai fini delle spese.

  • Cass. n. 27871/2017

    Pronuncia citata in tema di determinazione del disputatum e del valore della controversia ai fini della tariffa forense.

  • Cass. SS.UU. n. 19014/2007

    Principio secondo cui, se il giudizio prosegue in un grado soltanto per la determinazione del rimborso delle spese, il disputatum nel grado è il differenziale tra la somma attribuita e quella richiesta con l'atto di impugnazione; criterio richiamato e confermato dalla Corte.

  • Cass. n. 13145/2025

    Decisione recente che chiarisce l'applicazione del criterio del disputatum nel giudizio d'appello, richiamata dalla Corte per contrapporre orientamenti e motivare la propria scelta.

  • Cass. n. 35195/2022

    Ulteriore pronuncia sul criterio del disputatum e sulla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • Cass. n. 7278/2025

    Pronuncia che stabilisce che, ai fini della liquidazione del compenso in cassazione, il valore delle spese è pari allo scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione del Tribunale e quelle effettivamente riconosciute; principio utilizzato dalla Corte per decidere il caso.

  • Cass. n. 29613/2024

    Richiama il criterio dello scarto tra quanto liquidato e quanto riconosciuto ai fini della determinazione del valore delle spese nei gradi successivi.

Massime di principio

  • Quando l'appello ha per oggetto esclusivo la rimodulazione o la verifica della condanna alle spese pronunciata in primo grado, il "disputatum" nel grado di appello è costituito dal differenziale tra la somma liquidata in primo grado e la somma richiesta in appello (ossia lo "scarto").
  • Ai fini della liquidazione delle spese e dei compensi professionali nei gradi successivi, non sempre va preso come valore dell'appello l'intero importo originariamente liquidato: se si impugna solo la liquidazione delle spese, il valore rilevante è il maggiore/minore richiesto rispetto a quanto già liquidato (criterio del disputatum integrato dal decisum).
  • Per la liquidazione del compenso in Cassazione va considerato lo scarto tra le spese determinate dal giudice di merito e quelle poi effettivamente riconosciute; ciò vale anche per la determinazione della tariffa applicabile.
  • Se il giudizio d'appello trae origine da una domanda rigettata o da una liquidazione parziale, per il primo grado si considera la somma domandata o quella accordata; per l'appello rileva la sola somma oggetto di impugnazione o lo scarto se l'appello riguarda solo le spese.
  • In situazioni analoghe è opportuno esplicitare nell'atto di impugnazione la somma effettivamente contestata e il criterio di determinazione del valore (es. indicare espressamente lo scarto), per evitare interpretazioni divergenti e facilitare la corretta liquidazione delle spese.

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