Sentenza n. 349/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 35633 del 23 luglio 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito nell'elenco integrativo del 30% alla posizione n. 60 con punteggio di 211,25 punti anziché nella graduatoria di merito dei vincitori con il punteggio di 213,75 punti (211,25 + 2,5) che gli spetterebbe; - del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 35847 del 24 luglio 2025 di rettifica della graduatoria di merito e dell'elenco integrativo ex art. 2 c. 1 D.L. 45/2025 del concorso per la classe di concorso A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato alla posizione n. 61 dell'elenco integrativo anziché nella graduatoria di merito dei vincitori; - del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 38040 del 05 agosto 2025 di integrazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia a seguito delle rinunce, nella parte in cui il ricorrente, pur beneficiando dello scorrimento che lo ha portato alla posizione n. 61 della graduatoria di merito, non risulta inserito con il punteggio corretto di 213,75 punti che gli consentirebbe il collocamento alla 47ª posizione tra i vincitori di merito; - della valutazione dei titoli pubblicata in data 17 luglio 2025 sul portale "Istanze OnLine" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativa al concorso per la classe di concorso A026 "MATEMATICA", codice fiscale del candidato PTTFNC77P10G273N, nella parte in cui non sono stati riconosciuti i 2,5 punti spettanti per il corso di perfezionamento CLIL "Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera" che risulta erroneamente valutato come "non valutabile" nella sezione B.4.11.2 della scheda di valutazione titoli, quando invece doveva essere valutato secondo il punto B.4.11 dell'Allegato B al D.M. 205/2023; - del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di reclamo presentata dal ricorrente in data 25 luglio 2025 tramite PEC all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia relativa alla mancata attribuzione del punteggio per il corso CLIL, rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell'amministrazione; - dei verbali e degli atti della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente, nella parte in cui hanno disconosciuto la validità del corso di perfezionamento CLIL conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento senza fornire adeguata motivazione specifica e senza considerare che tale titolo è stato conseguito durante il periodo di autorizzazione ministeriale dell'Istituzione AFAM (dall'anno accademico 2017/2018 fino al 20 marzo 2023); - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi eventuali atti endoprocedimentali, deliberazioni della commissione giudicatrice, verbali di valutazione dei titoli e ogni altro provvedimento adottato nell'ambito della procedura concorsuale in questione; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previo e per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad ottenere una nuova valutazione dei titoli secondo i criteri di legge, con conseguente attribuzione del punteggio corretto di 2,5 punti per il corso di perfezionamento CLIL (punto B.4.11 della tabella di valutazione allegata al D.M. 205/2023), per un incremento del punteggio titoli da 26,25 a 28,75 punti e del punteggio totale da 211,25 a 213,75 punti, con conseguente inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori per la classe A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia alla 47ª posizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione e rettifica della graduatoria del concorso per la classe A026, valutazione dei titoli e silenzio sull'istanza di reclamo, nella parte in cui non sono stati attribuiti 2,5 punti per un corso di perfezionamento CLIL
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe A026 in Sicilia, contestava la mancata attribuzione di 2,5 punti per un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, conseguito il 14 giugno 2021 presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento e dichiarato congiuntamente a una certificazione linguistica C2. L'attribuzione del punteggio avrebbe incrementato il totale da 211,25 a 213,75 punti e consentito l'inserimento nella graduatoria dei vincitori. Sono stati dedotti: violazione del d.m. n. 205/2023 e della relativa tabella di valutazione, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 51 Cost.; disparità di trattamento e contraddittorietà per la diversa valutazione di titoli identici da parte di commissioni diverse; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che il corso rientrasse nella voce B.4.11 e possedesse i requisiti di durata, contenuto e collegamento con la certificazione linguistica; violazione della disciplina del sistema AFAM, assumendo che l'Accademia fosse regolarmente autorizzata e accreditata nel periodo di conseguimento del titolo; difetto di motivazione nella valutazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. La pretesa del ricorrente presupponeva erroneamente che il corso fosse stato rilasciato da un'istituzione AFAM accreditata per quel tipo di titolo. In base alla lex specialis, il titolo CLIL valutabile doveva essere conseguito ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 249/2010 e rilasciato da una struttura universitaria. L'Accademia di Belle Arti Michelangelo era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, esclusivamente al rilascio di specifici titoli accademici di primo livello nelle discipline indicate nel decreto ministeriale n. 78/2018; non aveva invece un'autorizzazione generale al rilascio di diplomi accademici di secondo livello né un'autorizzazione riferita al corso CLIL oggetto di causa. La successiva revoca dell'accreditamento con d.m. n. 175/2023 non era quindi decisiva: il titolo non rientrava comunque tra quelli per i quali l'Accademia era autorizzata nel periodo considerato. Il TAR ha richiamato le note ministeriali e precedenti giurisprudenziali relativi alla natura tassativa e restrittiva dell'autorizzazione AFAM, nonché un precedente della stessa Sezione su titolo identico. È stata respinta anche la doglianza di disparità di trattamento, poiché l'eventuale erronea attribuzione del punteggio ad altri candidati non fonda il diritto a ottenere una parimenti illegittima valutazione favorevole. Non è stata ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, per l'evidente infondatezza del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione dell'assenza di difese di merito dell'amministrazione.
Norme richiamate
d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, Allegato B, punto B.4.11
Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera
La voce della tabella di valutazione opera nei limiti dei requisiti previsti dalla lex specialis e non consente di attribuire il punteggio a un titolo rilasciato da un ente privo dell'autorizzazione necessaria per quel tipo di corso o diploma.
art. 14 d.m. 10 settembre 2010, n. 249
I corsi CLIL valutabili devono essere erogati da università o enti di alta formazione legalmente riconosciuti secondo i requisiti richiamati dalla disciplina concorsuale.
art. 11 d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
L'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro
L'autorizzazione ministeriale è tassativa e deve essere interpretata restrittivamente con riferimento ai singoli corsi, tipologie di titoli e decorrenze accademiche indicati nel decreto; non attribuisce un'autorizzazione generale all'istituzione.
d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
L'appartenenza di un'istituzione al sistema AFAM non implica che ogni titolo o corso da essa rilasciato sia legalmente riconosciuto; occorre verificare lo specifico ambito dell'autorizzazione ministeriale.
art. 3 Cost.
La diversa valutazione di titoli da parte di commissioni diverse non consente di pretendere l'estensione di un eventuale errore amministrativo favorevole.
art. 97 Cost.
La valutazione concorsuale deve rispettare i criteri della lex specialis, ma non impone di replicare attribuzioni di punteggio illegittime effettuate nei confronti di altri candidati.
Massime di principio
- L'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 per le istituzioni private operanti nel sistema AFAM ha natura tassativa e deve essere interpretata restrittivamente: essa abilita al rilascio soltanto dei titoli, per i corsi e per i livelli espressamente indicati nel relativo decreto ministeriale.
- L'appartenenza di un ente al sistema AFAM non comporta il riconoscimento generalizzato di tutti i titoli o corsi da esso organizzati; ai fini della valutabilità di un titolo in una procedura concorsuale occorre verificare che esso rientri nello specifico ambito dell'autorizzazione ministeriale vigente al momento del rilascio.
- La previsione della lex specialis che attribuisce punteggio ai corsi di perfezionamento CLIL non è applicabile a un titolo rilasciato da un'istituzione priva dell'autorizzazione necessaria per quel corso o per quella tipologia di diploma, anche se il titolo è stato conseguito durante il periodo in cui l'istituzione disponeva di un accreditamento AFAM limitato ad altri corsi e titoli.
- L'eventuale erronea attribuzione di un punteggio a candidati diversi non genera, in favore del candidato escluso, un diritto alla parità nell'illegittimità né impone all'amministrazione di replicare l'errore.
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