Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4706/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 13 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.

Giustizia amministrativa202508554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 13 maggio 2024 una domanda di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che il mancato riconoscimento le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito richiamando una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, con cui erano state richieste informazioni sull’eventuale servizio maturato nelle scuole italiane in forza del titolo dichiarato abilitante. La ricorrente ha riscontrato tale richiesta producendo documentazione. Il ricorso ha contestato l’inerzia dell’amministrazione, ritenendo decorso sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia il termine speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento espresso. Il termine generale di trenta giorni e quello speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 imponevano all’amministrazione di concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, preceduti, ove necessario, da trenta giorni per verificarne la completezza e richiedere integrazioni; il termine complessivo massimo era quindi di quattro mesi. La richiesta del Ministero dell’Università e della Ricerca relativa all’eventuale servizio svolto in Italia non è stata ritenuta idonea né a interrompere il procedimento né a costituire una richiesta di integrazione documentale, poiché presupponeva che il titolo fosse già stato completamente riconosciuto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Nel procedimento di riconoscimento l’amministrazione e il commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine previsto; il giudice richiama il termine generale di trenta giorni quale parametro dell’obbligo di provvedere.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere, ove necessario, integrazioni; nel caso esaminato non risultava formulata una richiesta di integrazione della domanda di riconoscimento.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il riconoscimento deve essere definito con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere; il TAR ha fissato il termine per l’adozione del provvedimento e nominato il commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una formale domanda soggetta a un obbligo di provvedere, la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento, indipendentemente dall’eventuale successiva interlocuzione informale dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove sia necessaria la richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
  • Una richiesta dell’amministrazione relativa a informazioni sull’utilizzo futuro o pregresso del titolo non costituisce richiesta di integrazione della domanda di riconoscimento e non interrompe il termine procedimentale quando presuppone che il titolo sia già stato integralmente riconosciuto.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la propria attività ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.