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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.​

Giustizia amministrativa202511580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e di fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 19 settembre 2025, nonché l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, secondo le rispettive competenze, sull'attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e sulla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della richiesta. Era stata altresì chiesta la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 60 c.p.a. e sentite le parti, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha attivato il procedimento fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 16 dicembre 2025, realizzando il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in rapporto all'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo di provvedere

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione e delle domande dirette a ottenere l'accertamento e la condanna all'adozione di un provvedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata del giudizio nel merito, in forma semplificata, quando siano integri il contraddittorio e l'istruttoria e le parti siano state sentite.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, anche quando la causa sia stata portata in camera di consiglio per la domanda cautelare, se sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state sentite sul punto.
  • La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento quando costituisce pieno soddisfacimento della specifica pretesa azionata con il ricorso contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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