Cassazione Penale, Ordinanza n. 06985/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di 24 cm, custodito nel vano portaoggetti del bracciolo anteriore lato guida della propria autovettura. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di merito sulla non credibilità della giustificazione addotta per il porto dell'arma, sostenendo in sostanza che il giudice avesse errato nel ritenere non attendibile la spiegazione fornita. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la condotta avrebbe dovuto essere ritenuta di offensività contenuta. La Corte ha ritenuto i motivi sostanzialmente volti a chiedere una diversa valutazione del compendio istruttorio e manifestamente infondati, richiamando i principi giurisprudenziali sulla motivazione richiesta per il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, ma miravano a una rivalutazione del merito. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ricordato che il giudice deve motivare sulla base dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma che l'onere motivazionale può risultare assolto anche implicitamente quando la qualificazione della condotta escluda la tenuità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie; il diniego è legittimo quando la condotta presenti un concreto coefficiente di offensività incompatibile con la tenuità.
art. 133, comma 1, c.p.
I parametri della valutazione di tenuità sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, che il giudice deve prendere in considerazione e indicare nei profili ritenuti rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in modo generico, ma richiede una specifica allegazione e una valutazione concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno.
- Il diniego del beneficio ex art. 131-bis c.p. è motivato correttamente anche in forma implicita quando la sentenza qualifica il fatto o la condotta in termini incompatibili con la particolare tenuità.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle emergenze istruttorie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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