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Ordinanza

Ordinanza n. 2614/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2175/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, relativa all’attribuzione del beneficio economico della carta del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza della sentenza n. 2175/2023 del Tribunale di Milano, emessa in funzione di giudice del lavoro. La sentenza da eseguire rinvia genericamente agli atti del giudizio ordinario senza individuare le annualità per le quali spetta alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente. Nel giudizio di ottemperanza non è stato prodotto l’atto introduttivo del giudizio ordinario né altro documento idoneo a individuare con certezza i periodi di spettanza del beneficio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire l’atto introduttivo del giudizio svoltosi davanti al giudice ordinario, al fine di determinare l’esatto contenuto dell’obbligo derivante dalla sentenza da ottemperare e, in particolare, le annualità cui si riferisce il diritto alla carta del docente. Ha posto l’onere della produzione a carico della ricorrente, assegnandole un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 2 luglio 2026 per il prosieguo della trattazione. Non è stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo richiama quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo non individua con sufficiente precisione l’estensione temporale dell’obbligo imposto all’amministrazione e rinvia genericamente ad atti di un diverso giudizio, il giudice può acquisire tali atti per ricostruire l’esatto contenuto precettivo della decisione.
  • Quando la documentazione necessaria a determinare l’oggetto dell’obbligo di ottemperanza rientra nella disponibilità della parte ricorrente, il giudice può porre a suo carico l’onere di produrla entro un termine perentorio, rinviando la decisione sul merito dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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