Cassazione Penale, Sentenza n. 06707/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1 c.p.) a seguito di collisione del 6 gennaio 2020: l'imputato avrebbe effettuato una svolta a sinistra omettendo di dare precedenza al motociclo, cagionandone la morte. I motivi: 1) illegittimità del diniego della circostanza attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p., sostenendo un contributo causale della vittima (che non aveva patente) alla produzione dell'evento; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, per non avere valorizzato la condotta dell'imputato (velocità contenuta, soccorso immediato, stato di incensuratezza, condizioni familiari e lavorative); 3) rilievo specifico sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (ossia il rilievo sulla attenuante speciale e sul riconoscimento delle attenuanti generiche), confermando in modo irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale e la condanna. Ha invece accolto il terzo motivo riguardante il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ritenendo che il giudice d'appello abbia fondato il rifiuto sulla sola mancata comparizione dell'imputato senza indicare specifici elementi concreti ostativi al beneficio; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quelle statuizioni e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame su quei punti. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. la sentenza è irrevocabile quanto al resto.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Comma 1: reato di omicidio stradale applicato per la morte cagionata dalla violazione delle norme sulla circolazione. Comma 7: la circostanza attenuante ad effetto speciale si applica quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole (es. contributo causale della vittima); nel caso specifico i giudici di merito hanno escluso qualsiasi efficacia causale della condotta della vittima, giustificando il rigetto della diminuente.
art. 145 Codice della Strada
Norme sulla precedenza e obbligo di prudenza all'intersezione; la violazione è stata ritenuta causa dell'impatto dal giudice di merito.
art. 154 Codice della Strada
Disciplina della prudenza nelle manovre (svolta a sinistra); la mancata prudenza è stata ritenuta a carico dell'imputato.
art. 62-bis c.p.
riferimento giurisprudenziale relativo alla riforma
Dopo la riforma non è più sufficiente la sola incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare in positivo la meritevolezza per concederle; il rigetto può essere motivato con l'assenza di elementi positivi.
art. 133 c.p.
Criteri per la concessione dei benefici (sospensione condizionale, non menzione); il giudice deve valutare il profilo prognostico e indicare concreti elementi ostativi se nega i benefici nonostante l'incensuratezza.
art. 624 c.p.p.
Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza quanto alle statuizioni non annullate dalla Cassazione; applicato per rendere definitiva la condanna sul piano della responsabilità e della pena (salvo le parti rinviate).
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato come norma procedurale
Norma usata per inquadrare i motivi di ricorso dedotti dall'imputato in cassazione.
Massime di principio
- La circostanza attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p. richiede un contributo causale effettivo della vittima o di terzi: la mera condizione personale della vittima (es. sospensione patente) non basta se i giudici di merito escludono un'efficacia causale.
- In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le prove: le deduzioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie dei giudici di merito sono inammissibili.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis richiede motivazione positiva della meritevolezza; l'assenza di elementi positivi può legittimare il rigetto.
- Per la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione, il giudice deve effettuare un giudizio prognostico motivato: se nega tali benefici pur in presenza di incensuratezza deve indicare elementi concreti che neutralizzano tale elemento positivo.
- La sola condotta processuale di non comparire non può, di per sé, costituire motivazione sufficiente per negare i benefici; occorre collegarla a concreti elementi ostativi alla concessione.
- La Cassazione può annullare solo le statuizioni carenti di motivazione o viziate sul piano giuridico e disporre il rinvio limitato ai soli profili da riesaminare, lasciando irrevocabili le altre statuizioni.
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