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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06707/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1 c.p.) a seguito di collisione del 6 gennaio 2020: l'imputato avrebbe effettuato una svolta a sinistra omettendo di dare precedenza al motociclo, cagionandone la morte. I motivi: 1) illegittimità del diniego della circostanza attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p., sostenendo un contributo causale della vittima (che non aveva patente) alla produzione dell'evento; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, per non avere valorizzato la condotta dell'imputato (velocità contenuta, soccorso immediato, stato di incensuratezza, condizioni familiari e lavorative); 3) rilievo specifico sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (ossia il rilievo sulla attenuante speciale e sul riconoscimento delle attenuanti generiche), confermando in modo irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale e la condanna. Ha invece accolto il terzo motivo riguardante il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ritenendo che il giudice d'appello abbia fondato il rifiuto sulla sola mancata comparizione dell'imputato senza indicare specifici elementi concreti ostativi al beneficio; pertanto ha annullato la sentenza limitatamente a quelle statuizioni e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame su quei punti. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. la sentenza è irrevocabile quanto al resto.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Comma 1: reato di omicidio stradale applicato per la morte cagionata dalla violazione delle norme sulla circolazione. Comma 7: la circostanza attenuante ad effetto speciale si applica quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole (es. contributo causale della vittima); nel caso specifico i giudici di merito hanno escluso qualsiasi efficacia causale della condotta della vittima, giustificando il rigetto della diminuente.

  • art. 145 Codice della Strada

    Norme sulla precedenza e obbligo di prudenza all'intersezione; la violazione è stata ritenuta causa dell'impatto dal giudice di merito.

  • art. 154 Codice della Strada

    Disciplina della prudenza nelle manovre (svolta a sinistra); la mancata prudenza è stata ritenuta a carico dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    riferimento giurisprudenziale relativo alla riforma

    Dopo la riforma non è più sufficiente la sola incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare in positivo la meritevolezza per concederle; il rigetto può essere motivato con l'assenza di elementi positivi.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la concessione dei benefici (sospensione condizionale, non menzione); il giudice deve valutare il profilo prognostico e indicare concreti elementi ostativi se nega i benefici nonostante l'incensuratezza.

  • art. 624 c.p.p.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza quanto alle statuizioni non annullate dalla Cassazione; applicato per rendere definitiva la condanna sul piano della responsabilità e della pena (salvo le parti rinviate).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato come norma procedurale

    Norma usata per inquadrare i motivi di ricorso dedotti dall'imputato in cassazione.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p. richiede un contributo causale effettivo della vittima o di terzi: la mera condizione personale della vittima (es. sospensione patente) non basta se i giudici di merito escludono un'efficacia causale.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le prove: le deduzioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie dei giudici di merito sono inammissibili.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis richiede motivazione positiva della meritevolezza; l'assenza di elementi positivi può legittimare il rigetto.
  • Per la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione, il giudice deve effettuare un giudizio prognostico motivato: se nega tali benefici pur in presenza di incensuratezza deve indicare elementi concreti che neutralizzano tale elemento positivo.
  • La sola condotta processuale di non comparire non può, di per sé, costituire motivazione sufficiente per negare i benefici; occorre collegarla a concreti elementi ostativi alla concessione.
  • La Cassazione può annullare solo le statuizioni carenti di motivazione o viziate sul piano giuridico e disporre il rinvio limitato ai soli profili da riesaminare, lasciando irrevocabili le altre statuizioni.

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