Cassazione Penale, Sentenza n. 371/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) articolando cinque motivi: 1) omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per cinque contestate condotte di distrazione (capo 3, sub b), sostenendo mancanza di prova del pagamento delle fatture emesse per operazioni inesistenti; 2) omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per la distrazione contestata al capo 5), sostenendo che le somme trasferite a Panama provenivano da conti personali e non dalla società fallita; 3) totale carenza di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, non concordate nell'accordo e fissate vicino al massimo edittale; 4) illegittima condanna al pagamento delle spese processuali in favore di varie parti civili perché le loro costituzioni sarebbero state tardive (inizialmente depositate in cancelleria, dichiarate inammissibili per mancanza di procure speciali e poi rinnovate prima della decisione); 5) omessa motivazione sul rigetto della richiesta di compensazione delle spese tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso: - Motivi 1 e 2: inammissibili per carenza di legittimazione al gravame in cassazione rispetto al patteggiamento in virtù dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - Motivo 3: fondato. Il giudice dell'applicazione della pena ha omesso qualsiasi motivazione sulla durata delle pene accessorie fallimentari non concordate ed è necessario un nuovo giudizio sul punto. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della durata di tali pene accessorie e rinviata al Tribunale di Ravenna in diversa composizione; - Motivo 4: infondato. La Corte ritiene tempestive le rinnovate costituzioni delle parti civili intervenute prima dell'apertura della discussione in udienza preliminare e, inoltre, non risultava che le parti fossero già state formalmente ed effettivamente notiziate dell'accordo, sicché la liquidazione delle spese in loro favore è legittima; - Motivo 5: infondato. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il giudice deve condannare alle spese le parti civili salvo "giusti motivi" per la compensazione; non essendo indicati motivi idonei nella memoria, non v'è obbligo di motivare il mancato accoglimento della compensazione. Conclusivamente: il ricorso è annullato solo sul punto relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio; il ricorso è rigettato nel resto; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili secondo quanto liquidi la Corte.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il giudice che decide su tale richiesta è tenuto a condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano "giusti motivi" per disporre la compensazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita in Cassazione i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: sono ammessi solo motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica e l'illegalità della pena; non rientra tra i motivi ammessi la contestazione dell'erronea applicazione di una circostanza aggravante.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento per tenuità o le esimenti procedurali; i motivi di gravame basati su omesso proscioglimento ex art. 129 nel contesto del patteggiamento risultano inammissibili in Cassazione se non attinenti alle fattispecie ammesse dall'art. 448, comma 2-bis.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede le pene accessorie di carattere fiscale/tributario applicabili per i reati tributari; nella sentenza di merito erano state applicate queste pene accessorie e la Corte ha ritenuto necessaria motivazione specifica sulla loro durata quando non concordate tra le parti.
art. 216, ultimo comma, r.d. n. 276 del 1942
Disciplina pene accessorie in materia fallimentare (normativa storica richiamata nel provvedimento); la loro durata, se non concordata, richiede motivazione specifica da parte del giudice che le applica in sede di patteggiamento allargato.
art. 421, comma 1, cod. proc. pen.
Individua il momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione; ai fini della tempestività della costituzione di parte civile in udienza preliminare il termine finale è la dichiarazione di apertura della discussione ai sensi di questa norma.
art. 441, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'ordinanza che dispone il giudizio; la giurisprudenza consente la costituzione tardiva in udienza, purché anteriori alla dichiarazione di apertura della discussione, anche nel giudizio abbreviato e, per analogia, in udienza preliminare.
art. 541 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili soccombenti; applicato per liquidare le spese delle parti civili nel presente giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento, la Suprema Corte può essere investita in Cassazione solo per motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis: questioni meramente probatorie o di ricostruzione fattuale non sono ammesse.
- Se in sede di patteggiamento il giudice applica pene accessorie non concordate, deve fornire una motivazione specifica e non meramente sintetica sulla loro determinazione (in particolare sulla durata); l'omessa motivazione su questo punto è motivo di annullamento parziale e rinvio.
- La costituzione di parte civile in udienza preliminare è tempestiva purché avvenga prima della dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421 c.p.p.; la giurisprudenza ammette che la costituzione possa avvenire anche dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti ma prima dell'apertura della discussione.
- Se il danneggiato è già stato formalmente informato dell'accordo tra imputato e pubblico ministero prima della sua costituzione, la costituzione è preclusa e non è dovuta la liquidazione delle spese; se non vi è stata notizia formale, la costituzione è legittima e le spese possono essere liquide.
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il giudice deve condannare l'imputato alle spese a favore delle parti civili salvo 'giusti motivi' per disporre la compensazione; il rifiuto di compensare non richiede una motivazione dettagliata se il ricorrente non indica i "giusti motivi" che avrebbero giustificato la compensazione.
- L'annullamento limitato di una parte della sentenza di patteggiamento (es. durata di pene accessorie non concordate) non travolge l'intero accordo: la parte non toccata dall'annullamento rimane efficace e la decisione viene rimessa al giudice di merito solo sul punto specifico.
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