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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18303/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di evasione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti motivi attinenti al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, ripropositivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; per altro verso, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma richiamata come base del reato di evasione oggetto della condanna confermata.

  • art. 707 c.p.

    Norma richiamata come base del reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere oggetto della condanna confermata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, essendo precluso al giudice di legittimità il riesame del merito.
  • Sono inammissibili i motivi che risultino generici, ossia privi di una critica puntuale e argomentata rispetto alle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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