Cassazione Penale, Ordinanza n. 18303/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di evasione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti motivi attinenti al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, ripropositivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; per altro verso, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di evasione oggetto della condanna confermata.
Norma richiamata come base del reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere oggetto della condanna confermata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, essendo precluso al giudice di legittimità il riesame del merito.
- Sono inammissibili i motivi che risultino generici, ossia privi di una critica puntuale e argomentata rispetto alle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →