Cassazione Civile, Ordinanza n. 37776/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista aveva chiesto l'accertamento della nullità di alcune pattuizioni di un rapporto di conto corrente bancario aperto nel novembre 1998 e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato, deducendo l'illegittimità di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e tassi usurari, oltre alla risoluzione del contratto. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda ritenendo, da un lato, che non fosse provata l'esistenza di un'apertura di credito in conto, e quindi che l'azione ex art. 2033 c.c. fosse ammissibile solo perché il conto non risultava affidato; dall'altro lato, ha ravvisato un difetto di prova della pretesa attorea per la mancanza di estratti conto relativi a varie fasi del rapporto (iniziale, intermedia e finale). In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 117 TUB, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di un affidamento di fatto; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la banca avrebbe introdotto in appello una nuova eccezione sulla mancata produzione integrale degli estratti conto; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., per avere la Corte richiesto la produzione di tutta la sequenza degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, perché la doglianza colpiva un passaggio argomentativo usato dalla Corte d'appello per superare una specifica censura della banca e non la ratio decisiva della sentenza. Ha rigettato il secondo motivo affermando che la contestazione della banca sulla insufficienza della prova documentale costituiva mera difesa, e quindi era proponibile anche in appello, non un'eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c. Ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile il terzo motivo, ribadendo che nel giudizio promosso dal correntista per ripetizione di indebito, in presenza di lacune documentali rilevanti non solo nella fase iniziale ma anche in quella finale del rapporto e in assenza di ulteriori elementi idonei a ricostruire con certezza il dare-avere, la domanda deve essere respinta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
l'azione di ripetizione di indebito richiede che i versamenti abbiano natura di pagamenti e, nel caso di conto corrente bancario, la loro qualificazione dipende anche dall'eventuale presenza di un'apertura di credito e dalla chiusura del conto.
art. 345 c.p.c.
in appello sono precluse le nuove eccezioni in senso stretto, ma restano ammissibili le mere difese che si limitano a contestare la fondatezza della pretesa avversaria senza introdurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 115 c.p.c.
è richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sull'apprezzamento delle prove e sulla ricostruzione del rapporto bancario.
art. 2697 c.c.
è richiamato dalla parte ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito su conto corrente.
art. 117 TUB
è invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti bancari e delle pattuizioni contrattuali.
art. 3 Cost.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della critica alla regola probatoria applicata dalla Corte territoriale.
art. 24 Cost.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa eccessiva gravosità dell'onere probatorio.
art. 369 c.p.c.
è menzionato nel passaggio relativo alla iniziale proposta di improcedibilità per mancato tempestivo deposito del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
è la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 DPR 115/2002
fondamento della condanna al versamento dell'importo ulteriore a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da rapporto di conto corrente bancario, la domanda può essere respinta se la documentazione prodotta non consente di ricostruire in modo affidabile l'andamento complessivo del rapporto, soprattutto quando manchino estratti conto non solo della fase iniziale ma anche di quella finale.
- La prova della pretesa restitutoria nel conto corrente non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto se il saldo può essere ricostruito mediante altri elementi documentali o argomenti di prova, ma in assenza di tali elementi il giudice può legittimamente rigettare la domanda.
- Nel processo civile d'appello la contestazione della controparte circa l'insufficienza o inidoneità della prova non integra, di regola, una nuova eccezione vietata dall'art. 345 c.p.c., bensì una mera difesa sempre proponibile.
- La doglianza di legittimità è inammissibile per difetto di interesse quando investe un segmento argomentativo non decisivo della motivazione e non la ratio effettiva della decisione impugnata.
- Nel riparto dell'onere probatorio nelle controversie bancarie il correntista che agisce per la ripetizione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità dell'indebito; in mancanza di una ricostruzione completa o comunque affidabile del dare-avere, la domanda non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →