Cassazione Penale, Sentenza n. 24687/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (02/12/2022) che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Zomparelli per numerosi reati tributari e connessi (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frode IVA intracomunitaria, reati associativi, con indicazione di più capi riferiti a società diverse) nonché per l'assunto che il ricorrente fosse amministratore di fatto di varie società "cartiera". Il ricorrente ha dedotto: (1) contraddittorietà e insufficiente motivazione sulla qualificazione di amministratore di fatto (richiamando i criteri dell'art. 2639 c.c.); (2) vizio di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce delle modifiche normative (sosteneva sia necessario dimostrare l'effettiva occasione di reiterazione, non solo la probabilità); (3) sproporzione e inadeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive (es. arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame: i giudici di merito avevano adeguatamente documentato la sussistenza di gravi indizi sulla qualità di organizzatore e gestore delle società "cartiera" da parte del ricorrente, nonché l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione desunto dalle modalità delle condotte, dalla sistematicità delle frodi e da elementi probatori (tra cui conversazioni). Ha altresì ritenuto che le misure interdittive e gli arresti domiciliari fossero idonei a prevenire il rischio di recidiva, e che la custodia in carcere fosse proporzionata e adeguata alla luce del quadro indiziario e della reale inefficacia delle alternative. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod.proc.pen.
norma richiamata come titolo dell'impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame
art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.
criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: censura possibile per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato questo limite per respingere questioni che sono mera rivalutazione dei fatti
art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
richiamato con riferimento ai motivi di ricorso attinenti a violazioni di norme di diritto sostanziale/procedurale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate
art. 2639 cod.civ.
criteri ordinari per individuare l'amministratore di fatto; la Corte ha precisato che tali criteri non sono automaticamente trasferibili alle "società cartiera" e che, nei reati tributari, la prova della qualità di amministratore di fatto può derivare dal ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2, art. 5, art. 8)
disposizioni del decreto sui reati tributari (es. emissione/utilizzo fatture per operazioni inesistenti, frode IVA) costituenti le fattispecie contestate; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi rispetto a tali fattispecie
art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
presupposto del pericolo di reiterazione del reato: la Corte ha chiarito che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica sulle possibilità di condotte reiterative e non la dimostrazione dell'imminenza di specifiche occasioni di reato
art. 292 cod.proc.pen.
richiamato con riferimento ai presupposti per le misure cautelari personali; interpretato unitamente agli altri articoli per valutare proporzionalità e adeguatezza delle misure
art. 275 cod.proc.pen.
norma che disciplina le misure cautelari personali e la scelta della misura; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale sulla inidoneità di misure meno afflittive nel caso concreto
art. 272 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
presupposto previsto per l'applicazione della custodia (esigenza cautelare riferita al pericolo di reiterazione); utilizzato quale fondamento giuridico per la misura applicata
art. 416 commi 1 e 3 cod.pen.
articoli in tema di associazione per delinquere (contestati a livello di capo L); la Corte ha ritenuto congrui gli indizi relativi all'esistenza e operatività dell'associazione
art. 61 bis cod.pen.
circostanza aggravante in relazione alla condotta contestata; richiamata nell'impianto accusatorio
art. 616 cod.proc.pen.
norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale previsione e disposto il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In procedimenti per frodi fiscali con uso di "società cartiera", il ruolo di "amministratore di fatto" può essere ricostruito anche senza l'applicazione meccanica dei criteri dell'art. 2639 c.c.: il giudice può inferire la qualità dall'attività di ideazione, organizzazione e gestione del sistema fraudolento
- La valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c) non richiede la prova di occasioni specifiche e imminenti per commettere nuovi reati; è sufficiente una valutazione prognostica, fondata sulle modalità, sulla sistematicità della condotta e sulla personalità/atteggiamenti dell'indagato
- La Corte di legittimità controlla la congruenza e la logicità della motivazione dei giudici di merito ma non sostituisce la loro valutazione dei fatti: i ricorsi che puntano a una nuova valutazione probatoria sono spesso inammissibili
- Nella scelta della misura cautelare, l'adeguatezza e la proporzionalità si valutano con riferimento alla concreta efficacia preventiva delle misure alternative; quando la libertà di movimento o la titolarità di cariche rese possibile la continuazione dell'attività illecita, la custodia può essere ritenuta necessaria
- La mera incensuratezza non esclude l'applicabilità di misure custodiali quando gli elementi indicano una propensione concreta e non contrastata alla reiterazione di reati gravi
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