Sentenza n. 3576/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - della nota di A.n.a.c. del 13 novembre 2025, pervenuta tramite posta elettronica certificata in pari data, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Operatore economico: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - C.F.: 10119920014; Stazione appaltante: COMUNE DI ARCUGNANO - C.F.: 00176710242”; C.I.G.: - 8176086F98”, con cui l'attuale Autorità resistente ha comunicato di aver inserito a carico dei ricorrenti nel proprio casellario informatico la seguente annotazione: “La stazione appaltante COMUNE DI ARCUGNANO - C.F.: 00176710242, con nota prot. ANAC n. 12891 del 28/01/2025, ha segnalato di aver disposto, con provvedimento del 23/01/2025, la risoluzione del contratto stipulato con l'Operatore economico SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - C.F.: 10119920014 nella persona dell'arch. Daniele Rangone - C.F..: RNGDNL77M04L219D, affidatari del servizio di ristrutturazione e ampliamento del complesso scolastico “U. Foscolo” (C.I.G. 8176086F98), per gravi inadempimenti contrattuali tali da compromettere la corretta esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico ha contestato la legittimità della risoluzione, sostenendo che le criticità riscontrate sarebbero imputabili esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori, avendo la Direzione lavori costantemente segnalato le problematiche emerse in cantiere e aggiornato la documentazione progettuale. Secondo l'operatore, la risoluzione risulterebbe pertanto illegittima e priva di oggetto, poiché intervenuta su un rapporto professionale ormai concluso, in assenza di contestazioni formali in corso di esecuzione e senza che fosse stato instaurato un effettivo contraddittorio sulle presunte inadempienze. La stazione appaltante ha successivamente chiarito che il certificato di regolare esecuzione esibito dall'operatore economico nelle memorie difensive non riguarda il servizio di direzione lavori oggetto della risoluzione del 23/01/2025, bensì il diverso incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, affidato antecedentemente al medesimo operatore e che pertanto il rapporto professionale oggetto di risoluzione non risultava affatto concluso, poiché le gravi difformità esecutive e le carenze riscontrate in sede di collaudo erano direttamente riferibili alla fase di direzione lavori, come documentato dal verbale di collaudo del 26/01/2024, dalla relazione del CTU nell'A.T.P. n. 2869/2023 e dall'ordinanza sindacale n. 8/2024. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario informatico, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario dei lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, non comporta l'automatica esclusione dalle gare pubbliche e ha un termine di permanenza nel Casellario informatico pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato a quello sopra citato, ivi compresi il provvedimento di annullamento in autotutela (di contenuto ed estremi sconosciuti, giacché mai comunicato alle parti e conosciuto soltanto con la nota sopra impugnata) dell'archiviazione disposta da A.n.a.c. con nota prot. n. 119400 del 4 settembre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, anche la comunicazione di “riavvio” del procedimento datata 15 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nel Casellario informatico relativa alla risoluzione del contratto di direzione lavori affidato dal Comune di Arcugnano, nonché gli atti connessi, inclusi il riavvio del procedimento e l’annullamento dell’originaria archiviazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’annotazione ANAC del 13 novembre 2025, sostenendo che essa fosse illegittima per vizi derivati dalla risoluzione contrattuale disposta dal Comune dopo l’integrale esecuzione del contratto e per vizi propri del procedimento di annotazione. In particolare, hanno dedotto la mancata audizione nonostante la richiesta, l’omessa indicazione nell’annotazione della tardività della risoluzione e dell’esistenza dei giudizi civili pendenti tra le parti, nonché l’illegittimità del riavvio del procedimento dopo l’originaria archiviazione della segnalazione. L’annotazione riguardava la risoluzione del contratto per il servizio di direzione lavori, contabilizzazione e assistenza al collaudo, ritenuta dal Comune conseguenza di gravi inadempimenti dell’operatore economico. Nel corso del giudizio ANAC ha modificato e integrato il testo dell’annotazione il 22 dicembre 2025. I ricorrenti hanno quindi dichiarato che la nuova annotazione era pienamente satisfattiva delle loro pretese e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con attribuzione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che i ricorrenti avevano più volte dichiarato che le rettifiche apportate da ANAC al testo dell’annotazione erano pienamente satisfattive del loro interesse e che non intendevano proseguire il giudizio. Il Collegio ha pertanto ritenuto superfluo esaminare sia i motivi di ricorso sia la richiesta di riunione con il diverso giudizio promosso dal Comune contro l’originaria archiviazione. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda procedimentale e processuale; ANAC è stata tuttavia condannata a rimborsare ai ricorrenti il contributo unificato, poiché l’integrazione dell’annotazione è intervenuta soltanto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerato che i ricorrenti hanno manifestato l’intendimento di non proseguire il giudizio
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o ritira l’atto in modo integralmente satisfattivo dell’interesse dedotto dal ricorrente.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Indicato quale base normativa del Casellario informatico dei contratti pubblici.
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa dell’iscrizione dell’annotazione nell’Area B del Casellario informatico.
art. 696-bis c.p.c.
Richiamato dal Comune con riferimento alla consulenza tecnica preventiva che avrebbe accertato i gravi inadempimenti contrattuali; la questione non è stata esaminata nel merito dal TAR.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che il ricorrente dichiari, in modo espresso e reiterato, che la modifica dell’atto intervenuta nel corso del giudizio soddisfa integralmente il suo interesse e che non intende proseguire il processo.
- Quando la sopravvenuta modifica dell’atto rende integralmente satisfattiva la pretesa del ricorrente, il giudice può definire il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso né le ulteriori questioni processuali, come la richiesta di riunione con altro giudizio connesso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce una regolazione delle spese fondata sull’andamento complessivo della vicenda; può essere disposto il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione che abbia modificato l’atto soltanto nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
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