Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società garante aveva pagato all'Agenzia delle entrate l'imposta dovuta dal debitore principale in forza di una polizza fideiussoria e aveva poi ottenuto decreti ingiuntivi definitivi per recuperare dal debitore le somme versate. I decreti erano stati registrati con imposta proporzionale. La società aveva chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che dovesse applicarsi l'imposta fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché l'obbligazione originaria riguardava l'IVA. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante riguarda il distinto rapporto di recupero delle somme pagate e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza favorevole alla società e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso per il mancato pagamento di un'obbligazione tributaria è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna. Il principio di alternatività IVA-imposta di registro non si applica, perché il garante, dopo aver pagato il creditore, non fa valere il corrispettivo della prestazione di garanzia, ma esercita il diritto di recuperare quanto versato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera quando il decreto ingiuntivo del garante riguarda il recupero delle somme pagate e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    atti dell'autorità giudiziaria ... recanti condanna al pagamento di somme o valori

    I decreti ingiuntivi esecutivi che condannano il debitore al pagamento di somme sono soggetti all'imposta di registro proporzionale, nella fattispecie nella misura del 3%.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    I decreti ingiuntivi esecutivi rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a imposta di registro.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 3

    Il recupero, da parte del garante, delle somme pagate al creditore non costituisce una prestazione di servizi o un corrispettivo imponibile ai fini IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito delle operazioni IVA, sebbene esente; tuttavia, ciò non rende soggetto a IVA il successivo recupero delle somme versate dal garante.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    La tassazione del decreto ingiuntivo considera gli effetti giuridici ed economici propri dell'atto giudiziario, distinti da quelli dell'obbligazione tributaria originaria.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    La distinzione e l'autonomia dei rapporti giuridici rilevano ai fini dell'imposta di registro; il rapporto tra garante e debitore è autonomo rispetto al rapporto fiscale tra debitore e amministrazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    La disciplina fiscale degli atti di surrogazione non conduce all'applicazione dell'imposta fissa o del principio di alternatività, poiché il pagamento del garante non costituisce il corrispettivo di una prestazione della controparte.

  • Codice civile, artt. 1201, 1203 e 1949

    il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore

    Il pagamento del debito da parte del fideiussore determina la surrogazione nei diritti del creditore e consente il recupero delle somme dal debitore, ma il relativo credito non rappresenta un corrispettivo soggetto a IVA.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni

    La norma conferma l'esistenza di un rapporto autonomo relativo al costo della fideiussione, distinto dal successivo rapporto di recupero delle somme pagate dal garante.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il debito del debitore principale e agisce giudizialmente per recuperare quanto versato, il decreto ingiuntivo riguarda un rapporto autonomo di rimborso o surrogazione, non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • Il fatto che l'obbligazione originaria riguardi somme soggette a IVA non comporta automaticamente l'applicazione del principio di alternatività al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante.
  • Per gli atti giudiziari che condannano il debitore al pagamento di somme recuperate dal garante si applica, in linea generale, l'imposta di registro proporzionale prevista per i decreti ingiuntivi esecutivi.
  • Ai fini fiscali occorre distinguere tra il rapporto principale tra creditore e debitore, il rapporto di garanzia e il successivo rapporto tra garante e debitore conseguente al pagamento.
  • L'eventuale esenzione IVA della prestazione di garanzia non trasforma in operazione IVA il successivo esercizio del diritto di regresso o di surrogazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.