Sentenza n. 2145/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 730/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 5823/2019, pubblicata il 12/03/2025, notificata in forma esecutiva il 03/10/2025 e passata in giudicato in data 13/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 730/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 730/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro. Il giudicato aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l'integrale servizio di ruolo prestato anteriormente all'11 novembre 2010 come Collaboratore Scolastico, il diritto all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, il pagamento di euro 10.593,06 per differenze retributive, oltre interessi legali, e il versamento della contribuzione previdenziale. La ricorrente ha comprovato l'esistenza del titolo giudiziale esecutivo, la notificazione in forma esecutiva del 3 ottobre 2025, il passaggio in giudicato del 13 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre dedotto il permanere dell'inadempimento ministeriale. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il permanere dell'inadempimento dell'Amministrazione, non smentito da prova contraria. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al riconoscimento dell'anzianità di servizio, all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, al pagamento di euro 10.593,06 oltre interessi legali e al versamento della contribuzione previdenziale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, distratte in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il giudice ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Individuato dal giudicato presupposto quale base per la corresponsione degli interessi legali sulle differenze retributive dovute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e il persistente inadempimento dell'amministrazione obbligata.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, specificando gli adempimenti giuridici, economici e previdenziali necessari.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata e l'assenza di prova contraria consentono di ritenere persistente l'inadempimento dedotto dal ricorrente quando dagli atti risultino il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e gli ulteriori presupposti dell'azione esecutiva.
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